Art. 26.
                          Servizio di cassa

  1.  Il  servizio  di  cassa  e' affidato dal consiglio nazionale di
amministrazione  ad  un  istituto  di  credito, previo esperimento di
apposita gara.
  2.  L'istituto  cassiere  riscuote  tutte le entrate ed effettua il
pagamento  di  tutte  le  spese, secondo le disposizioni date con gli
ordinativi  di  incasso  e  con  i  mandati.  Raccoglie  le  firme di
quietanza  sui  mandati,  ovvero  vi  appone l'annotazione, firmata e
datata, del versamento secondo la modalita' prescelta dal creditore e
comunicata dall'Agenzia nel mandato.
  3.  L'istituto  cassiere  tiene la contabilita' degli incassi e dei
pagamenti  in  un  apposito  registro di cassa che gli viene fornito,
vidimato,   dal   dirigente   del   servizio   finanziario   centrale
dell'Agenzia.
  4.  L'istituto  cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicita'
fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate
e  spese.  Nella  convenzione  sono  stabilite le eventuali modalita'
informatiche per le comunicazioni.
  5.  L'istituto  cassiere  rende all'Agenzia il conto di cassa con i
relativi  documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il
conto   di   cassa   e'   approvato   dal   consiglio   nazionale  di
amministrazione  entro  il  mese  di  febbraio  dello  stesso anno di
presentazione.