Art. 28. Servizio di economato 1. Per le spese, il cui limite massimo e' stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, e' istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario. 2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso e' dato rendiconto. 3. L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.