Art. 28.
                        Servizio di economato

  1.  Per  le spese, il cui limite massimo e' stabilito dal consiglio
di  amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia,
relative  ad  esigenze  d'ufficio  ed  a  lavori  di manutenzione, e'
istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.
  2.  In  favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di
capitoli  del  bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente
rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le
anticipazioni    sono    ridotte   a   fine   esercizio   all'importo
effettivamente utilizzato e per esso e' dato rendiconto.
  3. L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle anticipazioni
ricevute e delle spese effettuate.