Art. 29.
                   Acquisizione di beni e servizi

  1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di
contratti  di  diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo
le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. E'
consentito  provvedere, in economia, per le forniture economali entro
il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.
  2.   Entro   il   singolo   limite   stabilito   dal  consiglio  di
amministrazione  e  per  le  forniture  di  prodotti e servizi aventi
caratteristiche di esclusiva, e' consentito procedere alla scelta del
contraente  a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di
esclusiva,  da  ricerca  di  mercato.  Oltre  tale limite deve essere
effettuata  una  gara  di  licitazione  privata con aggiudicazione al
migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.
  3.  Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il
responsabile  del  servizio  finanziario centrale. Per la valutazione
delle  offerte  di  gara  puo'  essere  nominata apposita commissione
composta,   di  norma,  da  personale  dell'Agenzia  e  solo  in  via
eccezionale da esperti esterni.
  4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad universita' e
centri  specializzati,  o  a  persone  di  riconosciuta  capacita'  e
competenza,  e' autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale
di amministrazione.
  5.  Le  forniture  sono soggette a collaudo, in forma individuale o
collettiva,  da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni
nominati  dal  responsabile  del  servizio  finanziario centrale. Per
importi  inferiori  a  L.  10.000.000, l'atto di collaudo puo' essere
sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del
servizio finanziario centrale.