Art. 30.
                           Sedi regionali

  1.  Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese e' effettuato
a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere,
disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio
di amministrazione nazionale.
  2.  In  dette  sedi  un  responsabile  viene  preposto  al servizio
finanziario  locale  e svolge tutte le funzioni per la gestione delle
entrate  e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento,
al responsabile del servizio finanziario centrale.
  3.  Le funzioni di indirizzo, riservate nel presente regolamento al
consiglio  di  amministrazione  nazionale,  sono  svolte  nelle  sedi
regionali  dal  relativo  consiglio di amministrazione e gli istituti
contabili previsti si applicano con i necessari adattamenti.
  4.  I  responsabili  dei  servizi  finanziari  tengono  nella  sede
regionale una contabilita' cordinata con quella centrale e comunicano
periodicamente,  anche  con  mezzi  informatici,  i  dati  alla  sede
centrale, per la tenuta della contabilita' analitica generale.