Art. 30. Sedi regionali 1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese e' effettuato a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale. 2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale. 3. Le funzioni di indirizzo, riservate nel presente regolamento al consiglio di amministrazione nazionale, sono svolte nelle sedi regionali dal relativo consiglio di amministrazione e gli istituti contabili previsti si applicano con i necessari adattamenti. 4. I responsabili dei servizi finanziari tengono nella sede regionale una contabilita' cordinata con quella centrale e comunicano periodicamente, anche con mezzi informatici, i dati alla sede centrale, per la tenuta della contabilita' analitica generale.