Art. 31. Rendiconto generale di gestione 1. Il rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti documenti: a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto e' data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere; b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile; c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile; d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonche' con l'indicazione della attivita' svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati. 2. Il rendiconto generale della gestione e' deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.