Art. 31.
                   Rendiconto generale di gestione

  1.  Il  rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti
documenti:
    a)   conto  di  bilancio,  per  la  dimostrazione  delle  entrate
effettivamente   riscosse   e   delle   spese  effettivamente  pagate
nell'esercizio,  sulla  base  delle autorizzazioni di bilancio. Nello
stesso conto e' data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
    b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile;
    c)  conto  del  patrimonio,  redatto  secondo le norme del codice
civile;
    d)  relazione  generale, con l'illustrazione delle poste dei vari
documenti  nonche'  con  l'indicazione  della  attivita' svolta e dei
risultati   ottenuti   rispetto  alle  previsioni  e  agli  obiettivi
programmati.
  2.   Il  rendiconto  generale  della  gestione  e'  deliberato  dal
consiglio  nazionale  di  amministrazione  entro  il  mese di gennaio
dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi
alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.