Art. 32.
                         Revisori dei conti

  1.  Il  collegio  dei  revisori  e'  nominato  dal  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le
persone iscritte nel registro dei revisori contabili.
  2.  Il  collegio  dura  in  carica tre anni ed i componenti possono
essere nominati solo per un altro triennio.
  3.  Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al
primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
  4. Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente.
  5.  Al  collegio  si applicano le disposizioni del codice civile in
tema di sindaci delle societa' per azioni.
 
           Nota all'art. 32:
            - Il  testo  dell'art.  2399  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            "Non  possono   essere eletti  alla carica di  sindaco e,
          se eletti, decadono  dall'ufficio  coloro  che  si  trovano
          nelle  condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e  gli
          affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro
          che sono  legati alla societa' o alle societa' da    questa
          controllate   da  un rapporto  continuativo di  prestazione
          d'opera retribuita.
            Per i sindaci  scelti nel ruolo  dei  revisori  ufficiali
          dei  conti  o  negli albi   professionali determinati dalla
          legge  la cancellazione o la  sospensione  dal    ruolo   o
          dall'albo    e'      causa   di   decadenza dall'ufficio di
          sindaco".