Art. 32. Revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili. 2. Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono essere nominati solo per un altro triennio. 3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile. 4. Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente. 5. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in tema di sindaci delle societa' per azioni.
Nota all'art. 32: - Il testo dell'art. 2399 del codice civile e' il seguente: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco".