Art. 39.
         Disposizioni in materia di assunzioni di personale
                   delle amministrazioni pubbliche
  e  misure  di  potenziamento   e  di  incentivazione  del part-time
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
  1.  Al  fine  di  assicurare  le esigenze  di  funzionalita'  e  di
ottimizzare  le risorse  per  il migliore  funzionamento dei  servizi
compatibilmente con le disponibilita'  finanziarie e di bilancio, gli
organi di  vertice delle  amministrazioni pubbliche sono  tenuti alla
programmazione  triennale del  fabbisogno  di personale,  comprensivo
delle unita' di  cui alla legge 2 aprile 1968,  n. 482.
                       Riduzione del personale
  2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, fatto salvo  quanto previsto per il  personale della scuola
dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e'
valutato su  basi statistiche  omogenee, secondo criteri  e parametri
stabiliti con  decreto del Presidente  del Consiglio dei  Ministri di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica. Per  l'anno 1998,  il predetto  decreto e'
emanato entro il 31 gennaio  dello stesso anno, con l'obiettivo della
riduzione  complessiva del  personale in  servizio alla  data del  31
dicembre 1998,  in misura non  inferiore all'1 per cento  rispetto al
numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999,
viene assicurata un'ulteriore riduzione  complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre  1999 in misura non inferiore allo
0,5  per cento  rispetto al  numero delle  unita' in  servizio al  31
dicembre 1998.
                Contingente trimestrale di assunzioni
  3.  Il Consiglio  dei ministri,  su  proposta del  Ministro per  la
funzione pubblica  e del  Ministro del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica, delibera  trimestralmente il  numero delle
assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base
di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della
giustizia e  il pieno adempimento  dei compiti di  sicurezza pubblica
affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza
di quanto  disposto dai commi 1  e 2. In sede  di prima applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla
data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e
24  del  presente  articolo  e  dal  comma  4  dell'articolo  42.  Le
assunzioni  sono subordinate  alla indisponibilita'  di personale  da
trasferire  secondo procedure  di mobilita'  attuate anche  in deroga
alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati
dall'articolo 35  del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n.  29, e
successive modificazioni.  Le disposizioni  del presente  articolo si
applicano  anche  alle  assunzioni   previste  da  norme  speciali  o
derogatorie.
                       3800 unita' da assumere
  4. Nell'ambito  della programmazione di cui  ai commi da 1  a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo
le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
                        Unita' per le Finanze
  5.   Per   il   potenziamento    delle   attivita'   di   controllo
dell'amministrazione  finanziaria  si provvede  con  i  criteri e  le
modalita'  di  cui al  comma  8  all'assunzione  di 2.400  unita'  di
personale.
        Unita' per i servizi ispettivi del Lavoro e dell'INPS
  6.  Al fine  di  potenziare la  vigilanza in  materia  di lavoro  e
previdenza,  si provvede  altresi'  all'assunzione di  300 unita'  di
personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali
e regionali del Ministero del lavoro  e della previdenza sociale e di
300  unita'   di  personale  destinate   all'attivita'  dell'Istituto
nazionale della  previdenza sociale; il predetto  Istituto provvede a
destinare un  numero non inferiore  di unita' al  servizio ispettivo.
          Regolamento sul passaggio del  personale statale
                   ai servizi ispettivi del Lavoro
  7.  Con  regolamento da  emanare  su  proposta del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  e del Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale, di concerto  con il Ministro per la funzione  pubblica e con
il  Ministro   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   previo   parere  delle   competenti   commissioni
parlamentari,  ai sensi  dell'articolo 17,  comma 2,  della legge  23
agosto 1988, n. 400, sono indicati  i criteri e le modalita', nonche'
i  processi  formativi,  per  disciplinare il  passaggio,  in  ambito
regionale, del personale delle  amministrazioni dello Stato, anche in
deroga alla  normativa vigente in  materia di mobilita'  volontaria o
concordata,  al  servizio  ispettivo   delle  direzioni  regionali  e
provinciali  del Ministero  del  lavoro e  della previdenza  sociale.
                      Criteri per le assunzioni
  8.  Le  assunzioni  sono  effettuate   con  i  seguenti  criteri  e
modalita':
  a)   i   concorsi   sono   espletati   su   base   circoscrizionale
corrispondente  ai territori  regionali  ovvero  provinciali, per  la
provincia  autonoma  di  Trento,   o  compartimentale,  in  relazione
all'articolazione  periferica dei  dipartimenti  del Ministero  delle
finanze;
  b)  il  numero  dei  posti  da mettere  a  concorso  nella  settima
qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione  territoriale  e'
determinato  sulla  base  della  somma  delle  effettive  vacanze  di
organico riscontrabili negli uffici  aventi sede nella circoscrizione
territoriale  medesima, fatta  eccezione  per  quelli ricompresi  nel
territorio della  provincia autonoma  di Bolzano, con  riferimento ai
profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale,
ferma restando, per  le ultime due qualifiche,  la disponibilita' dei
posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti  da mettere a concorso  viene effettuata con
le stesse  modalita', avendo  a riferimento il  profilo professionale
medesimo e  quello di  ingegnere direttore  coordinatore appartenente
alla nona qualifica funzionale;
  c) i  concorsi consistono in  una prova attitudinale basata  su una
serie  di quesiti  a  risposta multipla  mirati all'accertamento  del
grado di  cultura generale e  specifica, nonche' delle  attitudini ad
acquisire le  professionalita' specialistiche nei  settori giuridico,
tecnico,  informatico,   contabile,  economico  e   finanziario,  per
svolgere  le funzioni  del  corrispondente  profilo professionale.  I
candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
  d) la prova attitudinale  deve svolgersi esclusivamente nell'ambito
di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
  e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola  procedura
concorsuale.
                             Graduatorie
  9. Per  le graduatorie  dei concorsi  si applicano  le disposizioni
dell'articolo 11, commi settimo e  ottavo, della legge 4 agosto 1975,
n.   397,  in   materia  di   graduatoria  unica   nazionale,  quelle
dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi  effetto  economico,  nonche'  quelle di  cui  al  comma  2
dell'articolo 43  del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n.  29, e
successive   modificazioni    ed   integrazioni.
         Aree funzionali specializzate antievasione fiscale
  10. Per assicurare  forme piu' efficaci di  contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua  all'interno del contingente di cui
all'articolo  55, comma  2, lettera  b), del  decreto del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992,  n. 287, due aree funzionali composte
da personale  di alta professionalita'  destinato ad operare  in sede
regionale,  nel settore  dell'accertamento e  del contenzioso.  Nelle
aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi
in ambito  periferico, il  personale destinato al  Dipartimento delle
entrate ai sensi  del comma 5, nonche' altri  funzionari gia' addetti
agli  specifici  settori, scelti  sulla  base  della loro  esperienza
professionale e  formativa, secondo criteri e  modalita' di carattere
oggettivo.
          Riduzioni compensative di organici delle Finanze
  11. Dopo l'immissione in servizio del  personale di cui al comma 5,
si  procede alla  riduzione proporzionale  delle dotazioni  organiche
delle  qualifiche  funzionali  inferiori alla  settima  nella  misura
complessiva  corrispondente al  personale effettivamente  assunto nel
corso del 1998 ai sensi del  comma 4, provvedendo separatamente per i
singoli ruoli.
  Utilizzo delle graduatorie concorsuali per il Servizio sanitario
  12. Il  comma 47 dell'articolo 1  della legge 23 dicembre  1996, n.
662, e'  sostituito dal seguente:  " 47.  Per la copertura  dei posti
vacanti le  graduatorie dei  concorsi pubblici  per il  personale del
Servizio  sanitario   nazionale,  approvate  successivamente   al  31
dicembre 1993, possono  essere utilizzate fino al  31 dicembre 1998".
                 Concorsi di accesso alla dirigenza
  13.  Le  graduatorie  dei  concorsi per  esami,  indetti  ai  sensi
dell'articolo 28, comma  2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni, conservano  validita'  per  un
periodo di diciotto  mesi dalla data della  loro approvazione.
                     Unita' per i Beni culturali
  14. Per far  fronte alle esigenze connesse con  la salvaguardia dei
beni  culturali presenti  nelle aree  soggette a  rischio sismico  il
Ministero  per  i beni  culturali  e  ambientali, nell'osservanza  di
quanto disposto  dai commi 1  e 2,  e' autorizzato, nei  limiti delle
dotazioni organiche complessive, ad  assumere 600 unita' di personale
anche  in eccedenza  ai contingenti  previsti per  i singoli  profili
professionali,  ferme restando  le  dotazioni  di ciascuna  qualifica
funzionale.  Le  assunzioni  sono   effettuate  tramite  concorsi  da
espletare  anche su  base regionale  mediante una  prova attitudinale
basata  su   una  serie  di   quesiti  a  risposta   multipla  mirati
all'accertamento del  grado di cultura generale  e specifica, nonche'
delle attitudini ad acquisire  le professionalita' specialistiche nei
settori tecnico, scientifico,  giuridico, contabile, informatico, per
svolgere  le funzioni  del  corrispondente  profilo professionale.  I
candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale
sono ammessi a sostenere  un colloquio interdisciplinare. Costituisce
titolo  di  preferenza  la  partecipazione per  almeno  un  anno,  in
corrispondente  professionalita',   ai  piani   o  progetti   di  cui
all'articolo 6  del decreto-legge 21  marzo 1988, n.  86, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 20 maggio 1988, n.  160, e successive
modificazioni.
                 200 unita' di alta professionalita'
  15. Le amministrazioni dello Stato  possono assumere, nel limite di
200  unita'  complessive, con  le  procedure  previste dal  comma  3,
personale dotato  di alta professionalita',  anche al di  fuori della
dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3,  comma 5, della legge 24  dicembre 1993, n.
537,  in   ragione  delle   necessita'  sopraggiunte   alla  predetta
rilevazione, a  seguito di provvedimenti legislativi  di attribuzione
di nuove  e specifiche  competenze alle stesse  amministrazioni dello
Stato. Si  applicano per le  assunzioni di  cui al presente  comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
                    Condizione per le assunzioni
  16.  Le assunzioni  di  cui ai  commi  precedenti sono  subordinate
all'indisponibilita'  di idonei  in  concorsi gia'  espletati le  cui
graduatorie  siano state  approvate a  decorrere dal  1 gennaio  1994
secondo  quanto previsto  dall'articolo 1,  comma 4,  della legge  28
dicembre  1995,  n.   549,  che  richiama  le   disposizioni  di  cui
all'articolo  22, comma  8, della  legge  23 dicembre  1994, n.  724.
        Proroga del termine in materia di mansioni superiori
  17. Il  termine del  31 dicembre  1997, previsto  dall'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 31  dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla  legge 28  febbraio 1997, n.  30, in  materia di
attribuzione  temporanea  di  mansioni  superiori,  e'  ulteriormente
differito  alla  data  di  entrata in  vigore  dei  provvedimenti  di
revisione degli  ordinamenti professionali e, comunque,  non oltre il
31 dicembre 1998.
    Percentuali dei contratti part time e di formazione e lavoro
  18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, una percentuale  non inferiore al 10 per cento
delle assunzioni  comunque effettuate deve avvenire  con contratto di
lavoro a tempo parziale, con  prestazione lavorativa non superiore al
50 per  cento di quella a  tempo pieno. Una ulteriore  percentuale di
assunzioni non inferiore al 10  per cento deve avvenire con contratto
di formazione  e lavoro, disciplinato  ai sensi dell'articolo  44 del
decreto   legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
modificazioni.
  Estensione dei principi sulla riduzione delle spese di personale
  19. Le  regioni, le province autonome  di Trento e di  Bolzano, gli
enti  locali,  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, le aziende e gli  enti del Servizio sanitario nazionale,
le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al comma  1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
                     Enti pubblici non economici
  20.  Gli enti  pubblici  non economici  adottano le  determinazioni
necessarie per  l'attuazione dei  principi di  cui ai  commi 1  e 18,
adeguando, ove occorra,  i propri ordinamenti con  l'obiettivo di una
riduzione  delle  spese per  il  personale.  Agli enti  pubblici  non
economici con  organico superiore  a 200 unita'  si applica  anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
                         Personale comandato
  21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo,
la Presidenza del Consiglio dei  Ministri ed il Ministero del tesoro,
del bilancio  e della  programmazione economica possono  avvalersi di
personale comandato  da altre amministrazioni dello  Stato, in deroga
al contingente  determinato ai sensi  della legge 23 agosto  1988, n.
400, per un numero massimo di 25 unita'.
       Contingente per l'attuazione della legge n. 59 del 1997
  22. Al  fine dell'attuazione delle legge  15 marzo 1997, n.  59, la
Presidenza del  Consiglio dei Ministri  e' autorizzata, in  deroga ad
ogni altra disposizione,  ad avvalersi, per non piu'  di un triennio,
di un contingente integrativo di  personale in posizione di comando o
di fuori ruolo, fino ad  un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1,  comma 2, e 2, commi 4 e
5, del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n. 29, nonche'  ad enti
pubblici   economici.   Si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 17,  comma 14, della legge  15 maggio 1997, n.  127. Il
personale di cui al presente  comma mantiene il trattamento economico
fondamentale  e  accessorio delle  amministrazioni  o  degli enti  di
appartenenza  e  i   relativi  oneri  rimangono  a   carico  di  tali
amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.
              Personale del Lavoro e dei Beni culturali
  23. All'articolo 9, comma 19,  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 novembre 1996, n.
608 le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998". Al  comma 18 dell'articolo 1 della  legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato  dall'articolo 6, comma 18, lettera c),
della legge  15 maggio 1997,  n. 127,  le parole: "31  dicembre 1997"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "31  dicembre  1998".  L'eventuale
trasformazione dei contratti  previsti dalla citata legge  n. 549 del
1995 avviene nell'ambito della programmazione di  cui ai commi 1, 2 e
3 del  presente articolo.
      Incremento degli ausiliari di leva nelle Forze di polizia
  24. In deroga  a quanto previsto dall'articolo 1,  comma 115, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662, l'entita'  complessiva di  giovani
iscritti alle  liste di leva di  cui all'articolo 37 del  decreto del
Presidente della  Repubblica 14 febbraio  1964, n. 237,  da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di  3.000 unita',  da assegnare  alla Polizia  di Stato,
all'Arma dei  carabinieri ed  al Corpo della  guardia di  finanza, in
proporzione  alle rispettive  dotazioni organiche.
                     Incentivi per il part-time
  25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo  pieno a tempo parziale e garantendo
in  ogni  caso  che  cio'   non  si  ripercuota  negativamente  sulla
funzionalita' degli enti pubblici con  un basso numero di dipendenti,
come  i piccoli  comuni  e le  comunita'  montane, la  contrattazione
collettiva puo'  prevedere che  i trattamenti accessori  collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche'
ad  altri  istituti  contrattuali  non collegati  alla  durata  della
prestazione  lavorativa siano  applicati  in favore  del personale  a
tempo  parziale anche  in misura  non frazionata  o non  direttamente
proporzionale   al  regime   orario  adottato.   I  decreti   di  cui
all'articolo 1, comma  58-bis, della legge 23 dicembre  1996, n. 662,
introdotto dall'articolo  6 del decreto-legge  28 marzo 1997,  n. 79,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997,  n. 140,
devono essere emanati  entro novanta giorni dalla data  di entrata in
vigore  della  presente legge.  In  mancanza,  la trasformazione  del
rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente
nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese  contrasto  con  quella  svolta  presso  l'amministrazione  di
appartenenza o  in concorrenza  con essa, con  motivato provvedimento
emanato  d'intesa   fra  l'amministrazione   di  appartenenza   e  la
Presidenza del  Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della funzione
pubblica.
                   Riesame delle domande respinte
  26. Le  domande di trasformazione  del rapporto di lavoro  da tempo
pieno  a tempo  parziale, respinte  prima  della data  di entrata  in
vigore  della presente  legge, sono  riesaminate d'ufficio  secondo i
criteri  e  le   modalita'  indicati  al  comma   25,  tenendo  conto
dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
                       Regioni ed enti locali
  27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi  58 e 59, della legge 23
dicembre  1996, n.  662, in  materia di  rapporto di  lavoro a  tempo
parziale, si applicano al personale  dipendente delle regioni e degli
enti locali  finche' non  diversamente disposto  da ciascun  ente con
proprio atto normativo.
             Verifiche a campione su pubblici dipendenti
  28. Nell'esercizio  dei compiti  attribuiti dall'articolo  1, comma
62, della legge  23 dicembre 1996, n. 662, il  Corpo della guardia di
finanza agisce avvalendosi dei  poteri di polizia tributaria previsti
dal decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dal decreto  del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n.
600. Nel  corso delle verifiche  previste dall'articolo 1,  comma 62,
della legge  23 dicembre 1996, n.  662, non e' opponibile  il segreto
d'ufficio.
 
           Note all'art. 39:
            -  La  legge    2  aprile 1968, n. 482 reca:  "Disciplina
          generale  delle  assunzioni    obbligatorie  presso      le
          pubbliche  amministrazioni e  le aziende private".
            -   Il   testo   dell'art.   35   del D.Lgs.  3  febbraio
          1993,  n.   29 (Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'articolo  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il
          seguente:
            "Art.  35       (Procedimento  per   l'attuazione   della
          mobilita').   - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, adottato ai sensi  dell'articolo    17  della
          legge  23  agosto   1988, n.  400, previo eventuale   esame
          con     le    confederazioni      sindacali    maggiormente
          rappresentative    sul    piano  nazionale    secondo    le
          modalita' di  cui all'art.   10,   nonche',   per    quanto
          riguarda   la   mobilita'  fra  le regioni,  sulla  base di
          preventive   intese   con  le    amministrazioni  regionali
          espresse dalla Conferenza permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, sono disciplinati:
            a)  i    criteri,  le  modalita'    e  le  procedure  per
          l'attuazione  della  mobilita' volontaria  e d'ufficio, per
          la messa in   disponibilita'  e  per  la  formazione  delle
          graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono  formate
          sulla    base   di criteri   analoghi   a  quelli  previsti
          dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
            b)  i criteri  di coordinamento  tra  i trasferimenti   a
          domanda    e  d'ufficio,  ivi  compresi quelli disciplinati
          dall'art. 33;
            c)  i    criteri  di  coordinamento tra   le procedure di
          mobilita'  ed i nuovi accessi;
            d)   le fasi   della   informazione  ed    i    contenuti
          generali        oggetto   dell'eventuale   esame   con   le
          rappresentanze sindacali con le modalita' di  cui  all'art.
          10.
            2.   In ogni  caso dovra'  essere  osservato il  seguente
          ordine  di priorita':
            a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
            b)  trasferimento a   domanda a   posto vacante,    dando
          priorita'  al personale in esubero;
            c)  trasferimento  d'ufficio  di  personale  in esubero a
          posto vacante;
            d) assunzioni   su posti   che rimangano  vacanti    dopo
          l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.
            3.  Nel  regolamento di cui al  comma 1 si tiene conto di
          particolari categorie  di  personale  o  di amministrazioni
          pubbliche  che,  con particolare  riferimento  a quelle  di
          cui  all'art. 20,  comma  10, presentano   carattere     di
          specialita'   sulla   base   di  specifiche disposizioni di
          legge. In particolare saranno  disciplinati, tenendo  anche
          conto    di  quanto previsto   dal decreto legislativo   30
          dicembre 1992, n.   502, e  successive    modificazioni,  i
          criteri  e    le modalita' per la   mobilita' del personale
          fra tutte le strutture  del Servizio sanitario nazionale ed
          i servizi    centrali  e  periferici  del  Ministero  della
          sanita'.    Nell'ambito      dei    relativi      contratti
          collettivi nazionali  si  terra'  conto    delle   esigenze
          di  perequazione  dei trattamenti  economici del  personale
          con    riguardo all'esercizio   di funzioni  analoghe.  Nel
          regolamento  di   cui   al   comma 1   si   tiene  altresi'
          conto  delle   particolari  caratteristiche  del  personale
          dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca.
            4.   Per  l'attuazione   della  mobilita'   esterna  alle
          singole  amministrazioni,  i  trasferimenti  sono  disposti
          con  decreto  del Presidente del   Consiglio dei  Ministri,
          prioritariamente  nell'ambito  della        provincia     o
          della         regione,       previa           consultazione
          dell'amministrazione       regionale       e      dell'ente
          interessato   alla mobilita'.
            5. Per  quanto non espressamente   previsto dal  presente
          capo    ed  in  attesa  dell'emanazione    del  decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui al  comma  1,
          restano   ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          mobilita'.
            6.  I trasferimenti  degli  oneri economici  relativi  al
          personale  assunto    dagli enti   locali a   seguito della
          mobilita' volontaria  e d'ufficio  avvengono   secondo   le
          disposizioni   del   decreto  del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri 22 luglio   1989, n.   428, del  decreto  del
          Presidente  del Consiglio   dei Ministri 10 maggio 1991, n.
          191,  e  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  5  giugno 1992, n.  473. il regime  pensionistico
          del personale   assoggettato a  mobilita'  e'  disciplinato
          dall'articolo  6,  legge  29 dicembre 1988, n.   554, e dal
          relativo regolamento attuativo.
            7. Al personale  del comparto scuola  si  applica  l'art.
          3,  comma 8, del decreto  legislativo 12 febbraio  1993, n.
          35, e a   quello degli  enti  locali  le  disposizioni  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
            8.  La mobilita'  dei pubblici  dipendenti puo'    essere
          realizzata,  ferme  restando  le norme vigenti in   tema di
          mobilita' volontaria e di ufficio,  anche mediante  accordi
          di     mobilita'  tra     amministrazioni  pubbliche      e
          organizzazioni    sindacali, con   il consenso  dei singoli
          lavoratori interessati".
            - Il testo del comma 2  dell'art.    17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            - Il   testo dei commi settimo   e  ottavo  dell'art.  11
          della  legge  4 agosto   1975,   n.  397  (Norme    per  il
          potenziamento      dei      servizi    dell'Amministrazione
          finanziaria) e', rispettivamente, il seguente:
            "I        posti    ulteriormente      disponibili    dopo
          l'applicazione  del penultimo comma del precedente articolo
          possono essere conferiti agli idonei  non  vincitori  degli
          altri   concorsi   regionali,   seguendo l'ordine di    una
          graduatoria  unica  nazionale   degli idonei, compilata dal
          Ministero delle  finanze. Nelle domande, da  produrre entro
          venti giorni dal   ricevimento di    apposito  invito,  gli
          interessati  debbono  indicare  le  regioni presso le quali
          intendono essere nominati.
            Ai   fini   del collocamento   nei   singoli   ruoli  dei
          vincitori    dei  concorsi  regionali di cui alla  presente
          legge  che  abbiano  conseguito  la  nomina    all'impiego,
          vengono    formate  graduatorie    nazionali sulla base del
          punteggio riportato nelle  prove d'esame e  degli eventuali
          titoli preferenziali e di precedenza".
            - Il  testo dell'ultimo  comma dell'art. 10  della citata
          legge n.  397/1975 e' il seguente:
            "Agli   impiegati   assunti   ai   sensi  del    presente
          articolo    viene  attribuita,    solo    ai   fini   della
          partecipazione  agli  scrutini   di promozione,    previsti
          dagli   articoli 15,  20  e 26  del decreto  del Presidente
          della  Repubblica   28  dicembre    1970,  numero     1077,
          l'anzianita'  di  servizio  pari  a  quella  dell'impiegato
          o    degli impiegati   che  abbiano  assunto  servizio,  ai
          sensi  del  presente articolo, nella data piu' remota".
            - Il testo del comma 2 dell'art. 43 del citato D.Lgs.  n.
          29/1993 e' il seguente:
            "2. Salva  la possibilita'  dei trasferimenti  di ufficio
          nei  casi  previsti dalla   legge, il  personale di  cui al
          comma  1 e'  tenuto a permanere   nella   sede   di   prima
          destinazione   per   un   periodo   non inferiore  a  sette
          anni,   con    l'esclusione    in  tale    periodo    della
          possibilita'   di  comando  o   distacco  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non
          puo' essere inoltre attivato alcun comando  o distacco  ove
          la  sede    di prima destinazione abbia posti vacanti nella
          qualifica posseduta, salvo che il dirigente della  sede  di
          appartenenza lo consenta espressamente".
            -  Il   testo della lettera b)  del comma 2 dell'art.  55
          del decreto del Presidente   della  Repubblica  27    marzo
          1992,  n.   287 (Regolamento degli  uffici e  del personale
          del  Ministero delle  finanze) e'  il seguente:
            "   b) contingente   addetto agli   uffici  centrali    e
          periferici    del  dipartimento delle entrate, nonche' alle
          segreterie delle commissioni tributarie".
            - Il testo del comma 47   dell'art.  1  della  legge.  23
          dicembre  1996, n. 662  (Misure di razionalizzazione  della
          finanza pubblica)  era il seguente:
            "47.   Le    graduatorie    conseguite    nei    concorsi
          pubblici    per    il  personale   del Servizio   sanitario
          nazionale restano  in vigore  per tutto il 1997".
            -  Il testo  del comma  2  dell'art. 28  del gia'  citato
          D.Lgs  n.  29/1993 e' il seguente:
            "2. Al   concorso per esami   possono  essere  ammessi  i
          dipendenti di ruolo delle  amministrazioni di cui  al comma
          1,    provenienti  dall'ex  carriera direttiva,   ovvero in
          possesso, a  seguito di  concorso per esami o per titoli ed
          esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano
          compiuto  almeno cinque anni di   servizio effettivo  nella
          qualifica.  In ambedue i casi e' necessario il possesso del
          diploma di  laurea.  Possono    essere  altresi'    ammessi
          soggetti  in    possesso  della qualifica di   dirigente in
          strutture   pubbliche o private,    che  siano  muniti  del
          prescritto titolo di studio".
            -    Il testo   dell'art. 6   del decreto-legge  21 marzo
          1988, n.   86 (Norme   in   materia    previdenziale,    di
          occupazione    giovanile    e    di mercato   del   lavoro,
          nonche'   per  il  potenziamento  del  sistema  informatico
          del  Ministero   del lavoro   e della  previdenza sociale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160, e' il seguente:
            "Art. 6. - 1. E' istituito  nello stato di previsione del
          Ministero  del  lavoro e  della previdenza sociale il Fondo
          per  il rientro dalla disoccupazione.
            2.  Il  Fondo    per  il  rientro dalla   disoccupazione,
          amministrato dal Ministero del lavoro   e della  previdenza
          sociale,  ha    la  finalita' di promuovere la creazione di
          occupazione, in particolare nei territori  del  Mezzogiorno
          di  cui  al   testo unico delle leggi  sugli interventi nel
          Mezzogiorno,   approvato  con   decreto  del     Presidente
          della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle
          categorie per le quali e'    piu'  accentuato  il  fenomeno
          della  disoccupazione,  mediante  il  finanziamento    o la
          partecipazione al  finanziamento dei  piani o  progetti  di
          investimenti,    di cui al comma 3,  che presentano elevata
          intensita' di nuova occupazione e  con priorita' per quelli
          attinenti alla  tutela dell'ambiente,  alla manutenzione  e
          valorizzazione  dei beni   culturali, alle    attivita'  di
          consulenza e  assistenza per  il risparmio   energetico   e
          per    i    progetti    finalizzati   delle Amministrazioni
          pubbliche.
            3. Le  disponibilita' del Fondo  sono utilizzate   per  i
          piani    ed i progetti di  investimento dello  Stato, degli
          altri enti   pubblici  e  delle  aziende,  approvato    dal
          Consiglio  dei Ministri, dal  CIPE o dai comitati istituiti
          nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4,
          lettera a), ed  istruiti in conformita'  alle  disposizioni
          di  cui   ai   commi  4  e  5,  con  priorita'  per  quelli
          immediatamente eseguibili.
            4. Sentita la  commissione centrale per  l'impiego,    il
          Ministro  del  lavoro   e    della   previdenza    sociale,
          d'intesa  con   i  Ministri competenti:
            a)  stabilisce    i  requisiti  dei    piani  e  progetti
          d'investimento  di cui   al   comma  3  rilevanti   per  la
          valutazione     dei   parametri occupazionali,  sotto    il
          profilo     quantitativo  e,    soprattutto,  sotto  quello
          qualitativo,  con     particolare  riguardo   all'efficacia
          formativa  ed  alla  capacita'  di sviluppare l'innovazione
          tecnologica;
            b) definisce,  con riguardo alla materia   occupazionale,
          gli  schemi  di  convenzioni attuative dei piani e progetti
          d'investimento.
            5. Gli schemi di convenzione di  cui al comma 4,  lettera
          b),   devono  prevedere  specifiche    clausole  volte    a
          determinare  puntualmente gli obblighi che vengono  assunti
          in materia di occupazione.
            6.  Il  Ministro del lavoro   e della previdenza sociale,
          d'intesa con i Ministri competenti,  verifica il  grado  di
          rispondenza  dei  singoli piani   e progetti   d'intervento
          agli  indirizzi e  criteri di  cui al comma 4, lettera a).
            7. Ministro del  lavoro  e    della  previdenza  sociale,
          d'intesa  con il Ministro    del   tesoro,   provvede,  con
          proprio   decreto,   alla determinazione delle modalita' di
          erogazione  dei  finanziamenti,   alla   cui      eventuale
          assegnazione    ai   capitoli di   spesa,   anche di  nuova
          istituzione, degli   stati di  previsione  dei    Ministeri
          interessati  si provvede   con   decreto  del  Ministro del
          tesoro,  su   proposta   del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza sociale.
            8.  (E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale,   una commissione   composta  da    sei
          membri   in rappresentanza delle  organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative  dei lavoratori e dei  datori
          di  lavoro  e  presieduta   dal      Ministro   o   da   un
          sottosegretario    di    Stato  da    lui    delegato.   La
          commissione  ha  il compito  di concorrere  ad  individuare
          gli  obiettivi    prioritari del Fondo   e   di   esprimere
          preventivo  parere,  non  vincolante,  sulle decisioni  che
          il    Ministro  assume nella gestione   del predetto Fondo.
          Ogni    sei   mesi    il     Ministro   riferisce      alla
          commissione     sul funzionamento del Fondo e sui risultati
          occupazionali conseguiti).
            9.  Il Ministro  del lavoro  e della  previdenza  sociale
          riferisce  annualmente  alle Camere   sul funzionamento del
          Fondo  e sui risultati conseguiti.
            10.  All'onere    di  lire  533  miliardi,      derivante
          dall'attuazione  del  presente    articolo    per    l'anno
          1988,   si    provvede    mediante corrispondente  utilizzo
          dello  stanziamento   iscritto al capitolo 6856 dello stato
          di previsione del  Ministero del tesoro per    il  medesimo
          anno,    all'uopo   parzialmente   utilizzando   l'apposito
          accantonamento. Le somme   non impegnate    nell'anno  1988
          possono esserlo  negli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991
          e 1992.
            11.  Il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Il testo  del  comma  5  dell'art.  3  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.   537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "5. Le  pubbliche amministrazioni di  cui all'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,  n.  29,
          provvedono entro il 31  dicembre  1994 e,  successivamente,
          con    cadenza biennale,   alla verifica   dei   carichi di
          lavoro,   che   deve essere    effettuata    con  specifico
          riferimento alla quantita' totale  di atti o di operazioni,
          prodotti    nella media   degli ultimi  tre anni,  ai tempi
          standard di esecuzione delle attivita'  e, ove  rilevi,  al
          grado    di  copertura del servizio  reso in  rapporto alla
          domanda espressa   o potenziale.    Il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,    entro trenta giorni dall'invio della
          documentazione   richiesta,    verifica   la     congruita'
          delle  metodologie  utilizzate per determinare i carichi di
          lavoro)".
            - Il testo  del  comma  4  dell'art.  1  della  legge  28
          dicembre  1995, n.   549   (Misure   di   razionalizzazione
          della finanza  pubblica)  e'  il seguente:
            "4. Le  disposizioni di  cui all'art.  22, commi 7,    8,
          9,    primo e secondo periodo, 10,  11 e 12, della legge 23
          dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi  sino al 31
          dicembre 1998.  Fino alla stessa data  alle  istituzioni  e
          agli  enti  di  ricerca  si applica l'articolo 5, comma 27,
          della legge 24 dicembre 1993,  n. 537, con la deroga per il
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche,   limitatamente alla
          copertura  del  contingente     di  personale      previsto
          dall'intesa  di programma  per il Mezzogiorno, di cui  alla
          legge 1 marzo 1986, n.  64, che puo' essere effettuata, nei
          limiti  delle disponibilita' di  bilancio, in ragione di un
          terzo nel 1996,  un terzo  nel 1997 ed  un terzo nel  1998.
          Il limite  di  eta' per  la   partecipazione   ai  concorsi
          indetti  dalle amministrazioni pubbliche e' aumentato di un
          anno".
            -  Il  testo    del  comma 8 dell'art. 22 della  legge 23
          dicembre 1994, n. 724  (Misure di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica)  e' il seguente:
            "8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate
          nel  comma 6   possono   assumere personale  di  ruolo  e a
          tempo   indeterminato, esclusivamente    in    applicazione
          delle     disposizioni    del    presente  articolo,  anche
          utilizzando  gli  idonei  delle  graduatorie  di  concorsi,
          approvate   dall'organo  competente    a  decorrere  dal  1
          gennaio 1992, la cui validita' e'  prorogata al 31 dicembre
          1997.  Fino     al   31   dicembre   1997,   in   relazione
          all'attuazione  dell'art.    89 del testo unico delle leggi
          costituzionali   concernenti  lo   statuto  speciale    per
          il  Trentino-Alto    Adige,   approvato   con decreto   del
          Presidente   della Repubblica 31  agosto  1972,  n.    670,
          possono  essere banditi concorsi e attuate   assunzioni  di
          personale   per  i   ruoli  locali   delle  amministrazioni
          pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano, nei  limiti delle
          dotazioni organiche di ciascun profilo professionale".
            - Il testo  del comma 3 dell'art. 12 del   decreto  legge
          31  dicembre  1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia
          tributaria, finanziaria e contabile  a completamento  della
          manovra  di finanza  pubblica per l'anno 1997), convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
          il seguente:
            "3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6
          dell'art.  57 del  decreto legislativo  3 febbraio    1993,
          n.  29, in  materia di attribuzione temporanea  di mansioni
          superiori,   nel      testo   sostituito  dall'art.  1  del
          decreto-legge 10  maggio  1996,  n.  254,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  1996,  n. 365, e'
          differito al 31 dicembre 1997".
            - Il testo del comma 57  dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 662/1996 e' il seguente:
            "57.  Il rapporto di lavoro  a tempo parziale puo' essere
          costituito relativamente a tutti  i  profili  professionali
          appartenenti   alle   varie   qualifiche   o   livelli  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad   esclusione
          del  personale   militare,   di   quello delle   Forze   di
          polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
            - Il  testo dell'art. 44   del gia'  citato    D.Lgs.  n.
          29/1993  e' il seguente:
            "Art.    44     (Formazione e   lavoro).    - 1.   Con il
          regolamento  governativo    di  cui    all'art.  41    sono
          definite  le    qualifiche  e    le modalita   di   accesso
          all'impiego,  di  giovani da  18  a  32   anni,  attraverso
          un periodo biennale di formazione e lavoro.
            2.    Durante  il    biennio   di cui   al   comma 1,   i
          giovani, oltre  a espletare  le mansioni   pertinenti  alla
          propria  qualifica,  dovranno seguire  appositi   corsi  di
          formazione,  di   aggiornamento  e  di perfezionamento    e
          avranno      diritto    a     una   quota     parte   della
          retribuzione iniziale  della qualifica stessa nella  misura
          stabilita dai contratti collettivi nazionali".
            - Per il titolo della legge  n.  400/1988  si  veda  nota
          precedente.
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della Pubblica
          Amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
            - Il testo  del comma 2 dell'art. 1  e dei commi 4 e    5
          dell'art.   2   del   gia'  citato  D.Lgs  n.  29/1993  e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art. 1.  (Omissis).
            2.   Per   amministrazioni    pubbliche  si     intendono
          tutte    le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi  gli
          istituti e   scuole di ogni   ordine    e  grado    e    le
          istituzioni    educative, le   aziende   ed amministrazioni
          dello   Stato ad ordinamento  autonomo,    le  regioni,  le
          province,   i   comuni,   le   comunita'  montane,  e  loro
          consorzi  ed associazioni,  le istituzioni   universitarie,
          gli  istituti    autonomi case   popolari,   le camere   di
          commercio,  industria, artigianato  e agricoltura  e   loro
          associazioni,     tutti  gli  enti  pubblici  non economici
          nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,   le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            "Art. 2. - 1-3.  (Omissis).
            4.  In deroga  ai commi 2 e 3 rimangono  disciplinati dai
          rispettivi   ordinamenti:   i       magistrati    ordinari,
          amministrativi  e    contabili, gli avvocati e  procuratori
          dello  Stato, il   personale militare   e  delle  Forze  di
          polizia  di Stato,  il personale della carriera diplomatica
          e  della      carriera    prefettizia,      a       partire
          rispettivamente      dalle  qualifiche   di   segretario di
          legazione   e   di vice   consigliere    di  prefettura,  i
          dirigenti  generali    nominati  con decreto del Presidente
          della Repubblica  previa deliberazione del Consiglio    dei
          Ministri,  e  quelli  agli  stessi   equiparati per effetto
          dell'art. 2  della legge 8 marzo 1985,   n. 72,  nonche'  i
          dipendenti degli enti che  svolgono la loro attivita' nelle
          materie      contemplate   dall'articolo   1   del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello    Stato  17  luglio
          1947,  n.  691,  e  dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10
          ottobre 1990, n. 287.
            5. Il rapporto di impiego dei  professori  e  ricercatori
          universitari   resta    disciplinato  dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,    in  attesa   della   specifica
          disciplina   che   la  regoli  in    modo  organico  ed  in
          conformita'  ai principi  della   autonomia   universitaria
          di  cui all'art. 33  della Costituzione ed  agli articoli 6
          e    seguenti della legge  9 maggio  1989,  n.  168, tenuto
          conto  dei  principi di  cui all'articolo 2, comma 1, della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - Il testo del comma  14  dell'art.  17  della  legge  15
          maggio  1997,  n.   127 (Misure urgenti per  lo snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo) e' il seguente:
            "14.   Nel   caso   in   cui   disposizioni  di  legge  o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di   appartenenza    sono   tenute    ad   adottare      il
          provvedimento  di  fuori  ruolo o di comando entro quindici
          giorni dalla richiesta".
            - Il  testo del comma  19 dell'art.  9 del  decreto-legge
          1  ottobre  1996, n. 510   (Disposizioni urgenti in materia
          di lavori socialmente utili,  di   interventi  a   sostegno
          del  reddito  e   nel  settore previdenziale),  convertito,
          con   modificazioni,   dalla    legge  28 novembre 1996, n.
          608, cosi' come modificato  dal  presente  articolo  e'  il
          seguente:
            "19.  I  contratti  stipulati  con  i  direttori e con il
          personale delle agenzie regionali   per l'impiego di    cui
          all'art.  24,  comma   3, della legge 28 febbraio  1987, n.
          56, sono rinnovati   ovvero  prorogati  fino  alla  riforma
          organica  del    Ministero del   lavoro e  della previdenza
          sociale e comunque non oltre il   31 dicembre 1998.    Alle
          medesime   date     e'  differita,     per     la  predetta
          amministrazione, l'entrata  in vigore delle disposizioni di
          cui  all'art. 57 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29, e successive modificazioni e integrazioni".
            - Il testo del comma 18 dell'art. 1 della citata legge n.
          549/1995,  come  modificato  dalla  lettera c) del comma 18
          dell'art. 6 della legge 15   maggio      1997,    n.    127
          (Misure    urgenti   per    lo   snellimento dell'attivita'
          amministrativa   e dei   procedimenti di decisione    e  di
          controllo),  a seguito  della  modificazione  apportata dal
          presente articolo e' il seguente:
            "18.   Le   operazioni  di  trasformazione  dei  rapporti
          di  lavoro previste  dall'articolo 4-bis,   comma 6,    del
          decretolegge    20  maggio  1993, n.   148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge   19 luglio  1993,    n.    236,
          concernenti    il   Ministero   per   i beni   culturali  e
          ambientali, sono prorogate al  31 dicembre 1998  ".
            - Il  testo del comma  115 dell'art. 1  della gia' citata
          legge n.  662/1996 e' il seguente:
            "115. L'entita'  complessiva  di  giovani  iscritti  alle
          liste  di  leva,  di  cui    all'art.  37   del decreto del
          Presidente della  Repubblica 14 febbraio  1964,   n.   237,
          da    ammettere    annualmente   al  servizio ausiliario di
          leva  nelle Forze di polizia ad  ordinamento militare e  ad
          ordinamento  civile  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, non puo' superare complessivamente  20.000    unita'
          nel  1997,  17.500  unita' nel   1998, 15.000   unita'  nel
          1999 e   12.500   unita'   per gli   anni  successivi.  Con
          decreto  del  Ministro    della  difesa,  di concerto con i
          Ministri  delle finanze,   dell'interno e   di  grazia    e
          giustizia,    e'  definita  la ripartizione del contingente
          ausiliario di leva".
            - Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  14   febbraio     1964,   n.    237   (Leva   e
          reclutamento   obbligatorio nell'Esercito, nella  Marina  e
          nell'Aeronautica) e' il seguente:
            "Art.  37     (Compilazione delle liste  di leva).  -  La
          lista  di  leva    e'  compilata    a    cura  del     capo
          dell'Amministrazione   comunale, entro il  mese di gennaio,
          sulle segnalazioni  di cui all'art.  34 e sulle indagini da
          farsi sui  registri    dello  stato  civile  come  pure  in
          dipendenza di altri documenti ed informazioni.
            I  giovani  sono iscritti  nelle  liste  di leva  secondo
          l'ordine  cronologico  di nascita.  A corredo  della lista,
          le Amministrazioni comunali compilano  altresi'  un  elenco
          alfabetico   dei   giovani  iscritti  nella  lista  facendo
          riferimento al numero dell'iscrizione.
            Il primo del successivo mese di  febbraio e'  pubblicato,
          a  cura  del capo  dell'Amministrazione comunale,  l'elenco
          dei giovani  iscritti nella  lista,   elenco   che   dovra'
          rimanere   per  quindici  giorni consecutivi".
            -  Il  testo  del  comma  58-bis   dell'art. 1 della gia'
          citata legge n.    662/1996,  introdotto  dall'art.  6  del
          decreto-legge  28  marzo 1997, n.  79  (Misure  urgenti per
          il  riequilibrio  della finanza  pubblica), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140,  e'  il
          seguente:
            "58  -      bis.     Ferma   restando la   valutazione in
          concreto  dei  singoli      casi    di      conflitto    di
          interesse,    le    amministrazioni provvedono, con decreto
          del Ministro competente, di  concerto con il  Ministro  per
          la  funzione  pubblica,    ad indicare le attivita'  che in
          ragione della interferenza  con  i  compiti  istituzionali,
          sono comunque non consentite ai dipendenti con  rapporto di
          lavoro  a  tempo  parziale  con  prestazione lavorativa non
          superiore al  50 per cento di quella a tempo    pieno.    I
          dipendenti      degli    enti   locali   possono   svolgere
          prestazioni per conto di  altri enti previa  autorizzazione
          rilasciata dall'amministrazione di appartenenza".
            -  Il  testo   dei commi 58 e  59 dell'art. 1 della  piu'
          volte citata legge  n.  662/1996  e',  rispettivamente,  il
          seguente:
            "58.    La  trasformazione   del rapporto   di lavoro  da
          tempo   pieno a tempo  parziale    avviene  automaticamente
          entro  sessanta    giorni dalla domanda,   nella quale   e'
          indicata l'eventuale  attivita' di  lavoro subordinato    o
          autonomo      che   il    dipendente   intende    svolgere.
          L'amministrazione, entro il  predetto    termine,  nega  la
          trasformazione   del     rapporto    nel    caso    in  cui
          l'attivita'  lavorativa  di  lavoro autonomo  o subordinato
          comporti  un    conflitto di   interessi con   la specifica
          attivita' di  servizio svolta  dal dipendente  ovvero,  nel
          caso  in cui la trasformazione  comporti, in relazione alle
          mansioni e alla   posizione  organizzativa   ricoperta  dal
          dipendente,      grave   pregiudizio   alla   funzionalita'
          dell'amministrazione   stessa,   puo'   con   provvedimento
          motivato  differire la   trasformazione del    rapporto  di
          lavoro  a  tempo   parziale per un periodo non superiore  a
          sei mesi. La  trasformazione  non  puo'  essere    comunque
          concessa  qualora  l'attivita' lavorativa    di      lavoro
          subordinato        debba           intercorrere         con
          un'amministrazione    pubblica. Il  dipendente  e'  tenuto,
          inoltre,    a  comunicare,     entro  quindici      giorni,
          all'amministrazione      nella  quale  presta     servizio,
          l'eventuale   successivo    inizio    o    la    variazione
          dell'attivita'  lavorativa.  Fatte salve le   esclusioni di
          cui al comma 57, per  il restante personale che    esercita
          competenze  istituzionali  in  materia    di  giustizia, di
          difesa e   di sicurezza dello   Stato,  di  ordine    e  di
          sicurezza    pubblica, con   esclusione   del personale  di
          polizia  municipale    e  provinciale,    le  modalita'  di
          costituzione  dei rapporti  di lavoro  a tempo  parziale ed
          i contingenti   massimi del personale  che  puo'  accedervi
          sono    stabiliti  con  decreto del Ministro competente, di
          concerto con il  Ministro per la funzione   pubblica e  con
          il Ministro del tesoro.
            59.  I  risparmi  di spesa derivanti dalla trasformazione
          dei rapporti di  lavoro dei   dipendenti delle    pubbliche
          amministrazioni      da   tempo   pieno  a  tempo  parziale
          costituiscono per  il 30 per cento  economie  di  bilancio.
          Una quota  pari al 50 per cento dei  predetti risparmi puo'
          essere  utilizzata    per  incentivare    la  mobilita' del
          personale   delle   pubbliche   amministrazioni,    ovvero,
          esperite  inutilmente le procedure per  la  mobilita',  per
          nuove  assunzioni,  anche  in   deroga   alle  disposizioni
          dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e'
          destinata,  secondo  le  modalita' ed  i  criteri stabiliti
          dalla contrattazione   decentrata,    al      miglioramento
          della    produttivita' individuale e collettiva. I risparmi
          eventualmente non  utilizzati  per  le  predette  finalita'
          costituiscono ulteriori economie di bilancio".
            -  Il  testo del comma 62  dell'art. 1 della citata legge
          n. 662/1996 e' il seguente:
            "62.   Per   effettuare verifiche    a    campione    sui
          dipendenti     delle  pubbliche            amministrazioni,
          finalizzate         all'accertamento dell'osservanza  delle
          disposizioni   di  cui    ai  commi    da  56  a    65,  le
          amministrazioni  si    avvalgono  dei  rispettivi   servizi
          ispettivi,  che, comunque,  devono essere  costituiti entro
          il termine   perentorio di trenta giorni  dalla    data  di
          entrata   in  vigore    della  presente  legge.    Analoghe
          verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica   che    puo'   avvalersi,   d'intesa   con     le
          amministrazioni    interessate,    dei   predetti   servizi
          ispettivi,  nonche',  d'intesa  con  il  Ministero    delle
          finanze   ed   anche ai    fini  dell'accertamento    delle
          violazioni tributarie, della Guardia di finanza".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.    633   reca:     "Istituzione   e    disciplina
          dell'imposta   sul  valore aggiunto".
            -  Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica   29
          settembre  1973, n.   600   reca:  "Disposizioni comuni  in
          materia  di accertamento  delle imposte sui redditi".
            - Per il testo del comma 62  dell'art. 1 della  legge  n.
          662/1996 si veda nota precedente.