Art. 43.
     Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,
       convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi
          dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali
           e misure di incentivazione della produttivita'
                          Sponsorizzazioni
  1.   Al   fine   di  favorire   l'innovazione   dell'organizzazione
amministrativa  e  di  realizzare   maggiori  economie,  nonche'  una
migliore qualita' dei servizi  prestati, le pubbliche amministrazioni
possono  stipulare  contratti  di   sponsorizzazione  ed  accordi  di
collaborazione con  soggetti privati  ed associazioni, senza  fini di
lucro,  costituite con  atto  notarile.
                Obiettivi. Destinazione  dei risparmi
  2.  Le iniziative  di  cui  al comma  1  devono  essere dirette  al
perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono  escludere  forme  di
conflitto di  interesse tra l'attivita'  pubblica e quella  privata e
devono  comportare  risparmi  di  spesa  rispetto  agli  stanziamenti
disposti.  Per le  sole  amministrazioni dello  Stato  una quota  dei
risparmi  cosi'  ottenuti, pari  al  5  per  cento, e'  destinata  ad
incrementare gli stanziamenti diretti  alla retribuzione di risultato
dei  dirigenti  appartenenti  al  centro di  responsabilita'  che  ha
operato il  risparmio; una  quota pari  al 65  per cento  resta nelle
disponibilita'  di bilancio  della amministrazione.  Tali quote  sono
versate all'entrata del bilancio  dello Stato per essere riassegnate,
per le predette  finalita', con decreti del Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione   economica.  La  rimanente  somma
costituisce  economia di  bilancio. La  presente disposizione  non si
applica  nei  casi  in  cui  le sponsorizzazioni  e  gli  accordi  di
collaborazione  sono  diretti  a  finanziare  interventi,  servizi  o
attivita' non  inseriti nei programmi di  spesa ordinari. Continuano,
inoltre,  ad  applicarsi  le  particolari  disposizioni  in  tema  di
sponsorizzazioni   ed   accordi   con   i   privati   relative   alle
amministrazioni dei beni culturali  ed ambientali e dello spettacolo,
nonche' ogni altra disposizione  speciale in materia.
           Convenzioni per consulenze o servizi aggiuntivi
  3. Ai fini  di cui al comma 1 le  amministrazioni pubbliche possono
stipulare  convenzioni  con soggetti  pubblici  o  privati dirette  a
fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari.  Il 50 per cento  dei ricavi netti, dedotti  tutti i
costi, ivi  comprese le spese  di personale, costituisce  economia di
bilancio. Le  disposizioni attuative del  presente comma, che  non si
applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello
spettacolo, sono definite  ai sensi dell'articolo 17,  comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
           Contributi degli utenti per particolari servizi
  4.  Con uno  o piu'  regolamenti, da  emanare entro  novanta giorni
dalla data  di entrata in  vigore della presente legge,  le pubbliche
amministrazioni  individuano le  prestazioni,  non  rientranti tra  i
servizi pubblici  essenziali o  non espletate  a garanzia  di diritti
fondamentali,  per  le  quali   richiedere  un  contributo  da  parte
dell'utente,  e   l'ammontare  del   contributo  richiesto.   Per  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  il
regolamento  e' emanato  ai sensi  dell'articolo 17,  comma 1,  della
legge  23 agosto  1988,  n.  400, su  proposta  del  Ministro per  la
funzione  pubblica  di  concerto  con il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e  della programmazione economica. Per  tali amministrazioni
gli introiti  sono versati all'entrata  del bilancio dello  Stato per
essere riassegnati,  in misura  non superiore al  30 per  cento, alla
corrispondente  unita'   previsionale  di   base  del   bilancio  per
incrementare   le    risorse   relative    all'incentivazione   della
produttivita'  del personale  e della  retribuzione di  risultato dei
dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno effettuato
la  prestazione.
  Quota  minima dei  risparmi. Incentivazione  della produttivita'
  5.  A decorrere  dall'esercizio  finanziario 1998,  i titolari  dei
centri  di responsabilita'  amministrativa  definiscono obiettivi  di
risparmi  di   gestione  da   conseguire  in  ciascun   esercizio  ed
accantonano,  nel corso  della gestione,  una quota  delle previsioni
iniziali delle spese di parte  corrente, sia in termini di competenza
che di cassa, aventi natura non  obbligatoria, non inferiore al 2 per
cento. La  meta' degli importi  costituisce economia di  bilancio; le
rimanenti  somme sono  destinate, nell'ambito  della medesima  unita'
previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative
all'incentivazione   della  produttivita'   del  personale   e  della
retribuzione  di risultato  dei  dirigenti,  come disciplinate  dalla
contrattazione di comparto. Per  l'amministrazione dei beni culturali
e ambientali l'importo  che costituisce economia di  bilancio e' pari
allo 0,50  per cento  della quota accantonata  ai sensi  del presente
comma;  l'importo residuo  e'  destinato ad  incrementare le  risorse
relative all'incentivazione della produttivita' del personale tecnico
e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima
amministrazione.
                        Deroghe per la Difesa
  6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5
non si applicano  alle spese di cui alle unita'  previsionali di base
"ammodernamento e rinnovamento"  (funzionamento), nonche' alle spese,
specificamente afferenti alle  infrastrutture multinazionali NATO, di
cui  alla   unita'  previsionale   di  base  "accordi   ed  organismi
internazionali"   (interventi),   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Bilancio   e  affari   finanziari".
                     Incentivazioni particolari
  7. Per le  Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi  4 e 5, del
decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, le  risorse di  cui ai
commi 2,  4 e 5  destinate all'incentivazione della  produttivita' ed
alla retribuzione di risultato  sono altresi' destinate, nelle misure
e  con  le  modalita'  determinate con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri,  su  proposta dei  Ministri interessati,  in
analogia  alle ripartizioni  operate per  il personale  del "comparto
Ministeri", ad incrementare le  somme accantonate per dare attuazione
alle procedure di cui al decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
 
           Note all'art. 43:
            -  Il    testo del comma   1 dell'art. 17  della legge n.
          400/1988 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente:
            "Art. 17   (Regolamenti).   - Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del   Consiglio  dei
          ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro novanta giorni   dalla   richiesta,
          possono  essere  emanati  regolamenti  per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            c) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            -  Per il  testo del  comma 1  dell'art. 17  della citata
          legge n.  400/1988 si veda nota precedente.
            -  Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del citato D.Lgs.
          n. 29/1993 e', rispettivamente, il seguente:
            "4. In deroga ai commi 2  e 3 rimangono disciplinati  dai
          rispettivi    ordinamenti:   i       magistrati   ordinari,
          amministrativi e  contabili, gli avvocati  e    procuratori
          dello    Stato,  il   personale militare   e delle Forze di
          polizia di Stato,  il personale della carriera  diplomatica
          e   della       carriera    prefettizia,       a    partire
          rispettivarnente   dalle qualifiche    di    segretario  di
          legazione    e    di  vice   consigliere   di prefettura, i
          dirigenti generali   nominati con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   previa deliberazione del Consiglio  dei
          Ministri, e quelli agli  stessi    equiparati  per  effetto
          dell'art.  2    della legge 8 marzo 1985,  n. 72, nonche' i
          dipendenti degli enti che   svolgono  la  loro    attivita'
          nelle    materie    contemplate dall'art.   1 del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello    Stato  17  luglio
          1947,  n.  691,  e  dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10
          ottobre 1990, n. 287.
            5. Il rapporto di impiego dei  professori  e  ricercatori
          universitari   resta    disciplinato  dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,    in  attesa   della   specifica
          disciplina   che   la  regoli  in    modo  organico  ed  in
          conformita'  ai principi  della   autonomia   universitaria
          di  cui all'art. 33  della Costituzione ed  agli articoli 6
          e    seguenti della legge  9 maggio  1989,  n.  168, tenuto
          conto  dei  principi di   cui all'art. 2,  comma  1,  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  Il    D.Lgs. 12 maggio 1995,  n. 195 reca: "Attuazione
          dell'art. 2 della   legge 6   marzo   1992,   n. 216,    in
          materia    di  procedure   per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate".
            -  Il  testo   dell'art.   2   della legge   2    ottobre
          1997,   n.   334 (Disposizioni  transitorie in  materia  di
          trattamento  economico    di  particolari    categorie   di
          personale  pubblico   nonche' in   materia di erogazione di
          buoni pasto) e' il seguente:
            "Art.   2     (Trattamento   economico   del    personale
          dirigente    non contrattualizzato).     - 1.   Il bilancio
          triennale 1998-2000,   e  le  relative  leggi  finanziarie,
          nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti
          economici delle categorie  di personale di cui all'art.  2,
          commi 4  e 5,  del decreto  legislativo 3   febbraio  1993,
          n.  29, indicano   le  somme  da  destinare,   in  caso  di
          perequazione,    al  riequilibrio    del        trattamento
          economico   del    restante  personale dirigente  civile  e
          militare  non  contrattualizzato,  nonche'  dei  professori
          e   ricercatori universitari,  con il  trattamento previsto
          dai contratti collettivi  nazionali per i  dirigenti    del
          comparto  dei Ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi
          trattamenti  economici complessivi e degli incrementi    di
          trattamento  comunque determinatisi a partire dal  febbraio
          1993, e secondo i  criteri indicati nell'art.  1, comma 2".