Art. 45. Difesa Economia di spesa per mense militari 1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale. Volontari in ferma triennale dell'Esercito 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contentuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialita' del genio ferrovieri, le vigenti modalita' di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformita' con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995. Operazione "Vespri siciliani" 3. La validita' delle previsioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, e' estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Contabilita' per le Forze armate 4. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, gia' sostituito dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, con esclusione delle unita' navali, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi". Sede del servizio di leva 5. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unita' delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilita' logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita' di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla localita' di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza". Cessioni di materiali non d'armamento 6. Il primo periodo del comma 101 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che la cessione a titolo gratuito ivi prevista e' autorizzata anche in favore degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.
Note all'art. 45: - Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate". - Il testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/1995 e' il seguente: "Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito 23.000; Marina 5.509; Aeronautica 2.250. Nell'ambito della Marina possono essere, altresi', mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'. 2. La ferma breve ha la durata di anni tre. 3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione. 4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unita' operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". - Il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554 (Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivita' di controllo del territorio della regione siciliana, nonche' per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, e' il seguente: "1- bis. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'art. 4-bis del decretolegge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l96". - Il titolo del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 e' il seguente: "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana". - Il testo dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), gia' sostituito dal comma 183 dell'art. 2 della piu' volte citata legge n. 662/1996, era il seguente: "Art. 179. - La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi". - Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), come sostituito dal comma 110 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, e' il seguente: "4. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa". - Il testo del primo periodo del comma 101 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 e' il seguente: "101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione e' autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al partenariato per la pace, nonche' agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche".