Art. 45.
                               Difesa
                Economia di spesa per mense militari
  1.  Al  fine  di  realizzare  economie di  spesa  nel  settore  del
vettovagliamento  militare, il  Ministro  della  difesa, con  decreto
emanato di concerto con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, adotta disposizioni  volte a commisurare le
risorse in natura  ed in contanti spettanti alle  mense militari alle
forze conviventi  nelle stesse,  calcolate sulla base  di rilevazioni
statistiche  delle presenze  effettive al  pasto serale,  nell'ambito
delle  risorse  finanziarie  allo scopo  preordinate  negli  appositi
stanziamenti di bilancio. La  riduzione percentuale delle presenze ai
pasti serali viene  applicata al costo della  razione viveri relativa
al pasto serale.
             Volontari in ferma triennale dell'Esercito
  2. Il Ministro  della difesa, con proprio decreto  da emanare entro
sei  mesi dalla  data  di  entrata in  vigore  della presente  legge,
provvede ad armonizzare  con i contentuti del  decreto legislativo 12
maggio 1995, n.  196, e successive modificazioni, per  i volontari in
ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialita' del
genio   ferrovieri,  le   vigenti  modalita'   di  reclutamento,   di
trattenimento in  servizio e di  transito nel ruolo dei  volontari di
truppa in servizio permanente  dell'Esercito. I predetti reclutamenti
e  trattenimenti  in  servizio   dovranno  avvenire  nei  limiti  dei
contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente
per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformita' con l'articolo
7  del  predetto decreto  legislativo  n.  196 del  1995.
                    Operazione "Vespri siciliani"
  3.  La  validita'  delle   previsioni  contenute  nel  comma  1-bis
dell'articolo  1   del  decreto-legge   23  ottobre  1996,   n.  554,
convertito, con modificazioni, dalla legge  23 dicembre 1996, n. 653,
e' estesa  fino alla  prima immissione in  servizio dei  volontari di
truppa in ferma  breve arruolati ai sensi del  decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997,  n. 332.
                  Contabilita' per le Forze armate
  4.  L'articolo  179  del  regolamento per  l'amministrazione  e  la
contabilita'   degli   organismi   dell'Esercito,  della   Marina   e
dell'Aeronautica,   approvato  con   decreto  del   Presidente  della
Repubblica  5 giugno  1976, n.  1076, gia'  sostituito dal  comma 183
dell'articolo 2 della  legge 23 dicembre 1996, n.  662, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  179.  -  1.  La direzione  di  amministrazione  provvede  al
rifornimento dei  fondi agli  enti amministrativamente  dipendenti, a
mezzo di  ordinativi di pagamento tratti  sulla contabilita' speciale
della competente  sezione di tesoreria  provinciale. Per ogni  ente a
cui provvede, con esclusione delle unita' navali, la direzione emette
mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori
e di altri  creditori, con accreditamento sul  conto corrente postale
dell'ente;  quelli per  il pagamento  degli emolumenti  al personale,
esigibili  non  prima di  cinque  giorni  dalla corresponsione  delle
competenze. Tali ordinativi, intestati  agli enti, sono esigibili con
quietanza degli  agenti responsabili  di cassa degli  enti medesimi".
                      Sede del servizio di leva
  5. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono aggiunti i  seguenti periodi: "Per i militari che,
a  causa della  dislocazione  sul territorio  nazionale delle  unita'
delle  Forze  armate  derivante  dalle direttive  strategiche  e  per
effetto  delle limitate  possibilita'  logistiche di  accasermamento,
siano  destinati  a prestare  servizio  di  leva obbligatorio  presso
unita' o reparti  aventi sede oltre i 100  chilometri dalla localita'
di  residenza, dovranno  essere  previste, con  decreto del  Ministro
della  difesa da  emanare entro  sei mesi  dalla data  di entrata  in
vigore  della presente  disposizione, agevolazioni  di carattere  non
economico volte  a favorirne il  rientro periodico alla  localita' di
residenza.  Tali  agevolazioni  dovranno  essere  proporzionali  alla
distanza tra la sede di servizio  e il comune di residenza".
                Cessioni di materiali non d'armamento
  6. Il  primo periodo del comma  101 dell'articolo 1 della  legge 23
dicembre 1996,  n. 662,  si interpreta  nel senso  che la  cessione a
titolo gratuito  ivi prevista  e' autorizzata  anche in  favore degli
organismi  di  volontariato  di   protezione  civile  iscritti  negli
appositi registri.
 
           Note all'art. 45:
            -  Il    D.Lgs. 12 maggio 1995,  n. 196 reca: "Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6  marzo 1992, n. 216,  in  materia
          di   riordino  dei  ruoli,  modifica    alle    norme    di
          reclutamento,  stato  ed   avanzamento   del personale  non
          direttivo delle Forze armate".
            -    Il   testo dell'art.   7   del   citato   D.Lgs.  n.
          196/1995  e'  il seguente:
            "Art. 7  (Volontari  di truppa in ferma breve).   - 1. Le
          Forze Armate, con   esclusione dell'Arma  dei  Carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:
              Esercito 23.000;
              Marina 5.509;
              Aeronautica 2.250.
            Nell'ambito  della    Marina  possono  essere,  altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
             2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
            3.   Ai   volontari in    ferma    breve,    che  abbiano
          completato    senza demerito la ferma triennale, continuano
          ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3,  comma 65, della
          legge    24  dicembre  1993,  n.    537,  e  del   relativo
          regolamento di attuazione.
            4.      I  volontari     in     ferma  breve     dovranno
          prioritariamente  essere impiegati nelle  unita'  operative
          e    addestrative    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica".
            - Il testo del  comma  1-bis  dell'art.  1  del  D.L.  23
          ottobre  1996,  n.    554 (Disposizioni   per la   graduale
          sostituzione del  personale delle Forze armate impiegato in
          attivita'  di  controllo  del  territorio   della   regione
          siciliana,  nonche'  per    l'adeguamento  di  strutture  e
          funzioni  connesse  alla  lotta  contro    la  criminalita'
          organizzata),  convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          23  dicembre 1996,  n.  653, e'  il seguente:
            "1-      bis.    Per     consentire  l'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui   al comma  1  e sino  all'entrata in
          vigore  del regolamento  di attuazione dell'art.  3,  comma
          65,   della legge 24 dicembre  1993, n.  537, i militari in
          ferma di  leva  prolungata,  transitati  nei  volontari  in
          ferma  breve    ai  sensi    dell'art.    37  del   decreto
          legislativo  12 maggio 1995,  n. 196,   e  dell'art.  4-bis
          del decretolegge  29 giugno 1996, n.  341, convertito,  con
          modificazioni,    dalla  legge   8 agosto 1996, n. 427, che
          dovranno essere  posti in congedo, al termine  della  ferma
          triennale     contratta,  possono  essere  trattenuti    in
          servizio, a domanda,  per  un  ulteriore  anno, nei  limiti
          dei   contingenti    di  volontari    di  truppa    fissati
          annualmente    per ciascuna   Forza armata dalla  legge  di
          bilancio,   in   conformita'   all'art. 7    del    decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. l96".
            - Il  titolo del D.P.R.  2 settembre 1997,  n. 332 e'  il
          seguente:   "Regolamento recante norme per l'immissione dei
          volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali  della
          Difesa,  delle Forze di polizia, dei  Vigili  del  fuoco  e
          del  Corpo  militare  della  Croce  rossa italiana".
            -   Il   testo   dell'art.   179     del   decreto    del
          Presidente    della  Repubblica  5  giugno    1976, n. 1076
          (Approvazione  del regolamento per l'amministrazione  e  la
          contabilita'  degli  organismi dell'Esercito, della  Marina
          e dell'Aeronautica),   gia'   sostituito   dal comma    183
          dell'art.    2    della  piu'   volte   citata   legge   n.
          662/1996,  era  il seguente:
            "Art.  179.    -  La    direzione   di    amministrazione
          provvede      al  rifornimento  dei     fondi  agli    enti
          amministrativamente  dipendenti, a mezzo di  ordinativi  di
          pagamento   tratti     sulla  contabilita'  speciale  della
          competente sezione di tesoreria  provinciale,  decurtandoli
          delle  somme   necessarie   al pagamento  degli  emolumenti
          al personale  che richiede l'accredito  bancario e postale;
          tali  ordinativi, intestati agli enti, sono  esigibili  con
          quietanza  degli  agenti  responsabili  di cassa degli enti
          medesimi".
            -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1  della legge 24
          dicembre 1986, n.  958  (Norme sul  servizio   militare  di
          leva  e  sulla  ferma di  leva prolungata), come sostituito
          dal comma 110 dell'art.  1 della citata legge n.  662/1996,
          e' il seguente:
            "4.  Purche'  non  sia  incompatibile  con  le  direttive
          strategiche e le esigenze logistiche   delle Forze  armate,
          il    servizio  obbligatorio  di  leva e' prestato   presso
          unita' o reparti aventi sede   nel  luogo  piu'  vicino  al
          comune di residenza  del militare, e possibilmente distanti
          non oltre 100 chilometri da essa".
            -  Il  testo del primo periodo  del comma 101 dell'art. 1
          della legge n. 662/1996 e' il seguente:
            "101.     Nell'ambito   dei     vigenti   accordi      di
          cooperazione   e' autorizzata la cessione a titolo gratuito
          ai  Paesi  in  via di sviluppo ed a  quelli partecipanti al
          partenariato per la pace,    nonche'  agli  organismi    di
          volontariato    di    protezione   civile   iscritti  negli
          appositi  registri,      di   materiali   non   d'armamento
          dichiarati obsoleti per cause tecniche".