Art. 46.
                    Servizio sostitutivo di leva
       Impiego di volontari in servizi sostitutivi della leva
  1. In  attesa dell'entrata in  vigore della normativa  sul servizio
civile  nazionale,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
autorizzata  a  disporre  l'impiego,   quali  volontari  in  servizio
sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne
abbia fatto richiesta  e che al termine del  periodo massimo previsto
per la chiamata alle armi non sia stato incorporato, da destinare con
priorita' nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia
municipale e  ad attivita'  di vigilanza dei  musei e  delle bellezze
naturali  alle  dipendenze  del  Ministero per  i  beni  culturali  e
ambientali.  L'entita'  del  contingente e'  determinata  annualmente
sulla base  delle richieste comunicate dalle  singole amministrazioni
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  entro  il  30  giugno
dell'anno precedente all'impiego.
                         Requisiti e domanda
  2. I volontari  devono essere in possesso  dei requisiti prescritti
per il reclutamento  e dallo stato giuridico dei  militari di truppa.
La domanda di  poter svolgere il servizio sostitutivo di  leva di cui
al comma 1  deve essere presentata al momento della  visita di leva o
almeno sei  mesi prima  della cessazione  delle condizioni  che danno
diritto  al  rinvio  del  servizio  militare,  secondo  le  modalita'
stabilite dal bando.
                            Equiparazione
  3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 e' considerato a tutti
gli effetti  servizio militare  di leva.  La sua  durata e'  uguale a
quella della  ferma di leva. Al  termine del periodo di  servizio, le
unita' di leva  sono poste in congedo illimitato.  Detto personale e'
equiparato, in  quanto compatibile,  ad ogni effetto  civile, penale,
amministrativo, disciplinare,  nonche' nel trattamento  economico, ai
cittadini che prestano il normale servizio militare.
                             Regolamenti
  4. I  volontari in servizio sostitutivo  di leva presso i  corpi di
polizia  municipale  o  alle  dipendenze del  Ministero  per  i  beni
culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito
regolamento,  dalle  rispettive amministrazioni.
                Ripartizione  degli oneri finanziari
  5. Gli  oneri relativi al  servizio sostitutivo  di leva di  cui al
comma  1,   compresi  quelli  relativi   al  compenso,  al   vitto  e
all'equipaggiamento,   sono   posti   a   carico   delle   rispettive
amministrazioni  locali  nei  limiti delle  risorse  disponibili;  il
Ministero per i  beni culturali e ambientali vi fa  fronte nei limiti
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio.  Restano  a  carico  del
Ministero della difesa  gli oneri per il reclutamento e  le visite di
leva.