Art. 25
                          Conto finanziario
1.  I  risultati  della  gestione  dell'esercizio  finanziario   sono
   riassunti e dimostrati nel conto finanziario.
2.   Il   conto  finanziario  dimostra  i  risultati  della  gestione
   finanziaria, per l'entrata  e  per  la  spesa,  distintamente  per
   capitoli,  secondo  la  struttura  adottata  per  il  bilancio  di
   previsione e in armonia con i principi  di  cui  all'art.  13  del
   d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
3.  Lo  schema  del  conto  finanziario,  unitamente  alla  relazione
   illustrativa, e' predisposto a cura del servizio del bilancio,  in
   base  al  modello stabilito con decreto del presidente della Corte
   dei conti, su proposta del segretario generale.
4. Il conto finanziario espone:
   a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni
      definitive;
   b) le entrate  di  competenza  dell'anno,  accertate,  riscosse  e
      rimaste da riscuotere;
   c)  le  spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste
      da pagare;
   d) la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
      precedenti;
   e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate per
      ciascun  capitolo di bilancio distintamente in conto competenza
      e in conto dei residui;
   f) il conto totale dei residui attivi e passivi  che  si  rinviano
      all'esercizio successivo;
   g) le eventuali economie di gestione;
   h) i residui perenti.
5. Gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno sono indicati, per i
   singoli capitoli, distintamente per competenza e residui.