Art. 25 Conto finanziario 1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario. 2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la struttura adottata per il bilancio di previsione e in armonia con i principi di cui all'art. 13 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279. 3. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, e' predisposto a cura del servizio del bilancio, in base al modello stabilito con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale. 4. Il conto finanziario espone: a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare; d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui; f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo; g) le eventuali economie di gestione; h) i residui perenti. 5. Gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno sono indicati, per i singoli capitoli, distintamente per competenza e residui.