Art. 31. (a) Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto. 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5 (b), ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) (c); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (d), al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4 (e), 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'articolo 45, comma 8 (f), e secondo le modalita' di cui all'articolo 10 (g), le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'articolo 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 6 (h), quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (i), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (l), e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (m). 6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), e' consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'articolo 10 (g) e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta. (a) I riferimenti agli articoli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, devono intendersi compiuti alle disposizioni del testo del decreto come vigente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, recante: "Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita' sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59." e 31 marzo 1998, n. 80, come indicato nelle rispettive note. (b) Per il testo dell'art. 5, come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 5. (c) Per il testo dell'art. 17, come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 17. (d) Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, reca: "Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche". (e) Per il testo dell'art. 4, come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 4. (f) L'art. 45, come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e' rubricato: "Contratti collettivi". Si riporta il testo del relativo comma 8: "I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430". (g) Per il testo dell'art. 10, come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nota (a) all'art. 10. (h) Per il testo dell'art. 6, come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nota (a) all'art. 6. (i) Il decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, reca: "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali.". Si trascrive il testo del relativo art. 7, comma 8: "8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'art. 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno". (l) La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.". Si riporta il testo del relativo art. 36: "Art. 36 (Personale a contratto degli enti di ricerca). - Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facolta' di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni. In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma e' consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato. Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli organici, purche' in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti e trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispodente qualifica di ruolo. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, e l'art. 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240". (m) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, reca: "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168." Si trascrive il testo del relativo art. 23: "Art. 23 (Contratti a termine). - 1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge n. 168/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera. 2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, e' consentita altresi' l'assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalita' dell'ente o istituzione. 3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; e' abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali. 4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovra' essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell'ente e non potra' superare il 50% dei finanziamenti stessi. 5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potra' superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente. 6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e l'O.G.S. si cumula con quello gia' consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo".