Art. 32. (a) Ricognizione delle vacanze di organico (( (abrogato). )) (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 32 abrogato: "Art. 32 (Ricognizione delle vacanze di organico). - 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 e all'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definita all'art. 31, comma 1, nonche' le conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco normativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi. 2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalita' che presentino esubero sono assoggettati a mobilita' con trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalita' che presenti esubero. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia. 4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 5. La mobilita' fra le singole regioni, i relativi enti strumentali e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, e' attuata dalle regioni interessate nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e secondo la disciplina stabilita dal successivo art. 35. Le singole regioni, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilita' di livello nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilita' del proprio personale, anche in relazione alla delega di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle associazioni regionali degli enti interessati. 6. Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 7. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonche' al personale delle istituzioni universitarie. 8. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68".