Art. 34. (a)
                     (( Passaggio di dipendenti
            per effetto di trasferimento di attivita' ))
(( 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o  conferimento  di  attivita',  svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del codice civile (b)  e  si  osservano  le
procedure  di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (c). ))
  (a) Articolo sostituito dall'art. 19  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 34 sostituito:
  "Art. 34 (Mobilita' di ufficio e messa in disponibilita'). - 1.  Il
personale  che  non  ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai
sensi dell'art. 32, comma 2, e' collocato in disponibilita' ai  sensi
del  titolo  VI,  capo  II, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
  (b) Si trascrive il testo dell'art. 2112 del codice civile:
  "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento
dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente  ed  il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
  L'alienante  e  l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del  trasferimento.  Con  le
procedure  di  cui  agli  articoli  410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore puo' consentire  la  liberazione  dell'alienante
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
  L'acquirente  e'  tenuto  ad  applicare  i  trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali  vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti  da  altri  contratti  collettivi  applicabili all'impresa
dell'acquirente.
  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche  in  caso  di
usufrutto o di affitto dell'azienda".
  (c)  La  legge  29  dicembre  1990, n. 428, reca: "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee.". Si riporta il testo del relativo art. 47,
commi da 1 a 4:
  "Art. 47  (Trasferimenti  di  azienda).  -  1.  Quando  si  intenda
effettuare,   ai   sensi   dell'art.   2112  del  codice  civile,  un
trasferimento  d'azienda  in  cui  sono  occupati  piu'  di  quindici
lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per
iscritto,   almeno   venticinque   giorni   prima,   alle  rispettive
rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate,  nonche'
alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze  aziendali,  la  comunicazione  deve essere effettuata
alle   associazioni   di   categoria   aderenti  alle  confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.   La  comunicazione
alle  associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione sindacale  alla  quale  aderiscono  o  conferiscono
mandato.  L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche
e sociali per i   lavoratori; c) le  eventuali  misure  previste  nei
confronti di questi ultimi.
  2.  Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o
dei  sindacati  di  categoria,  comunicata  entro  sette  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al comma 1, l'alienante e
l'acquirente  sono  tenuti  ad  avviare,  entro  sette   giorni   dal
ricevimento  della  predetta  richiesta,  un  esame  congiunto  con i
soggetti sindacali richiedenti.  La consultazione si intende esaurita
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto
un  accordo.  Il  mancato  rispetto,  da  parte   dell'acquirente   o
dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente
articolo  costituisce  condotta  antisindacale  ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  3. I  primi  tre  commi  dell'art.  2112  del  codice  civile  sono
sostituiti dai seguenti:
  ''In  caso  di  trasferimento  d'azienda,  il  rapporto  di  lavoro
continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti  i  diritti
che ne derivano.
  L'alienante  e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti di
crediti che il lavoratore aveva al tempo del  trasferimento.  Con  le
procedure  di  cui  agli  articoli  410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore puo' consentire  la  liberazione  dell'alienante
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
  L'acquirente  e'  tenuto  ad  applicare  i  trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali  vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti  da  altri  contratti  collettivi  applicabili all'impresa
dell'acquirente''.
  4. Ferma restando  la  facolta'  dell'alienante  di  eserciatre  il
recesso  ai  sensi  della  normativa  in materia di licenziamenti, il
trasferimento  d'azienda  non  costituisce  di  per  se'  motivo   di
licenziamento".