Art. 35. (a)
         (( Eccedenze di personale e mobilita' collettiva ))
((   1.  Le  pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze  di
personale sono tenute ad informare preventivamente le  organizzazioni
sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal
presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto  dal  presente
articolo,  le  disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare il comma 11 dell'articolo  4  ed  i  commi  1  e  2
dell'articolo 5 (b).
 2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando  l'eccedenza
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
 3. La comunicazione preventiva di cui al  comma  2  dell'articolo  4
della   legge   23   luglio  1991,  n.  223  (b),  viene  fatta  alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano
la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per  i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le
eccedenze  all'interno  della  medesima  amministrazione; del numero,
della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche'
del personale abitualmente impiegato, delle  eventuali  proposte  per
risolvere  la  situazione  di  eccedenza  e  dei  relativi  tempi  di
attuazione, delle eventuali misure programmate  per  fronteggiare  le
conseguenze   sul   piano   sociale  dell'attuazione  delle  proposte
medesime.
 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui  al
comma  1,  a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma
3,  si  procede  all'esame  delle  cause  che  hanno  contribuito   a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione   totale   o   parziale  del  personale  eccedente,  o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di
solidarieta',    ovvero   presso   altre   amministrazioni   comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai  sensi
del  comma  6.  Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno  diritto  di  ricevere,  in  relazione  a   quanto   comunicato
dall'amministrazione,   le   informazioni   necessarie  ad  un  utile
confronto.
 5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  comma  3,  o  con
l'accordo  o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni delle parti.  In  caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni
sindacali  possono  richiedere  che  il  confronto  prosegua,  per le
amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  e  gli
enti  pubblici  nazionali,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   con
l'assistenza  dell'A.R.A.N., e per le altre amministrazioni, ai sensi
degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(c). La procedura si conclude in  ogni  caso  entro  sessanta  giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
 6.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche   del   comparto,  la  gestione  delle  eccedenze  di
personale attraverso il passaggio diretto  ad  altre  amministrazioni
nell'ambito  della  Provincia  o  in quello diverso che, in relazione
alla  distribuzione  territoriale  delle   amministrazioni   o   alla
situazione  del  mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca  in  disponibilita'  il  personale  che  non  sia   possibile
impiegare  diversamente  nell'ambito della medesima amministrazione e
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero
che non abbia preso servizio presso la diversa  amministrazione  che,
secondo  gli  accordi  intervenuti  ai sensi dei commi precedenti, ne
avrebbe consentito la ricollocazione.
 8. Dalla data di  collocamento  in  disponibilita'  restano  sospese
tutte  le  obbligazioni  inerenti  al rapporto di lavoro, non decorre
l'anzianita' e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80
per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con
esclusione  di  qualsiasi  altro  emolumento   retributivo   comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  20 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo dell'art. 35 sostituito:
  "Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilita'). - 1.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai  sensi
dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale
esame con le confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale secondo le modalita' di cui all'art. 10, nonche',
per  quanto  riguarda  la  mobilita'  fra  le  regioni, sulla base di
preventive intese con le  amministrazioni  regionali  espresse  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinati:
   a) i criteri, le modalita' e le procedure per  l'attuazione  della
mobilita'  volontaria  e  d'ufficio, per la messa in disponibilita' e
per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio,
sono formate  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli  previsti
dall'art.  5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
   b)  i  criteri  di  coordinamento  tra i trasferimenti a domanda e
d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;
   c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita'  ed  i
nuovi accessi;
   d)  le  fasi  della  informazione  ed i contenuti generali oggetto
dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita'
di cui all'art. 10.
  2. In ogni caso dovra'  essere  osservato  il  seguente  ordine  di
priorita':
   a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
   b)  trasferimento  a  domanda  a posto vacante, dando priorita' al
personale in esubero;
   c)  trasferimento  d'ufficio  di  personale  in  esubero  a  posto
vacante;
   d)  assunzioni  su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento
delle procedure di cui al presente comma.
  3. Nel regolamento di cui al comma 1, si tiene conto di particolari
categorie di  personale  o  di  amministrazioni  pubbliche  che,  con
particolare  riferimento  a  quelle  di  cui  all'art.  20, comma 10,
presentano  carattere  di  specialita'  sulla  base   di   specifiche
disposizioni  di  legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo
anche conto di quanto previsto dal decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  e successive modificazioni, i criteri e le modalita'
per la mobilita' del personale fra tutte le  strutture  del  Servizio
sanitario  nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero
della  sanita'.  Nell'ambito  dei   relativi   contratti   collettivi
nazionali,  si  terra'  conto  delle  esigenze  di  perequazione  dei
trattamenti economici del personale  con  riguardo  all'esercizio  di
funzioni  analoghe.  Nel  regolamento  di  cui  al  comma  1 si tiene
altresi'  conto  delle  particolari  caratteristiche  del   personale
dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca.
  4.   Per   l'attuazione   della   mobilita'  esterna  alle  singole
amministrazioni,  i  trasferimenti  sono  disposti  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito
della   provincia   o    della    regione,    previa    consultazione
dell'amministrazione   regionale   e   dell'ente   interessato   alla
mobilita'.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente  capo  ed  in
attesa  dell'emanazione  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti  in
materia di mobilita'.
  6.  I  trasferimenti  degli  oneri  economici relativi al personale
assunto dagli enti locali a seguito della  mobilita'    volontaria  e
d'ufficio   avvengono   secondo   le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio  1989,  n.  428,  del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n.
191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno
1992, n. 473. Il regime pensionistico del  personale  assoggettato  a
mobilita'  e'  disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.
  7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3,  comma  8,
del  decreto  legislativo  12  febbraio 1993, n. 35, e a quello degli
enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
  8. La mobilita' dei pubblici  dipendenti  puo'  essere  realizzata,
ferme  restando le norme vigenti in tema di mobilita' volontaria e di
ufficio, anche mediante  accordi  di  mobilita'  tra  amministrazioni
pubbliche  e  organizzazioni  sindacali,  con il consenso dei singoli
lavoratori interessati".
  (b) La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca:  "Norme  in  materia  di
cassa    integrazione    guadagni,    mobilita',    trattamenti    di
disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'  europea,
avviamento  al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro.". Si riporta il testo dei relativi art. 4, commi 2  e  11,  e
art. 5, commi 1 e 2:
  "2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma
1  sono  tenute  a  darne  comunicazione preventiva per iscritto alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma  dell'art.  19,
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve  essere  effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.   La
comunicazione  alle  associazioni di categoria puo' essere effettuata
per il tramite dell'associazione dei  datori  di  lavoro  alla  quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato".
  "11.  Gli  accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di
cui al presente articolo, che prevedono il  riassorbimento  totale  o
parziale  dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche
in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la  loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".
  "Art.  5  (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle
imprese). -  1.  L'individuazione  dei  lavoratori  da  collocare  in
mobilita'    deve    avvenire,    in    relazione    alle    esigenze
tecnico-produttive ed  organizzative  del  complesso  aziendale,  nel
rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i
sindacati  di  cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi
contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
   a) carichi di famiglia;
   b) anzianita';
   c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
  2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilita',
l'impresa e' tenuta  al  rispetto  dell'art.  9,  ultimo  comma,  del
decreto-legge  29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25  marzo  1983,  n.  79.  L'impresa  non  puo'  altresi'
collocare  in  mobilita'  una  percentuale  di  manodopera  femminile
occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
  (c)  Il  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  reca:
"Conferimento  alle  regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge  15
marzo 1997, n. 59.". Si trascrive il testo dei relativi artt. 3 e 4:
  "Art.  3 (Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee
e strutturali). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera o), della
legge 15  marzo  1997,  n.  59,  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  esercita  le funzioni ed i compiti relativi alle
eccedenze di personale temporanee e strutturali.
  2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori  sociali
ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro
rispetto  ai  processi  gestionali  delle  eccedenze, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), della citata  legge
n.  59  del  1997,  presso  le  regioni  e'  svolto l'esame congiunto
previsto nelle procedure relative  agli  interventi  di  integrazione
salariale  straordinaria  nonche' quello previsto nelle procedure per
la dichiarazione di mobilita' del personale.  Le  regioni  promuovono
altresi'   gli  accordi  e  i  contratti  collettivi  finalizzati  ai
contratti di solidarieta'.
  3. Nell'ambito delle procedure  di  competenza  del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  di  cui al comma 2, le regioni
esprimono motivato parere".
  "Art.  4  (Criteri  per  l'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego). - 1. L'organizzazione amministrativa e  le  modalita'  di
esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  conferiti  ai  sensi del
presente decreto sono  disciplinati,  anche  al  fine  di  assicurare
l'integrazione  tra  i servizi per l'impiego, le politiche attive del
lavoro e le politiche formative,  con  legge  regionale  da  emanarsi
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), g) e h), della legge
15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei
compiti di cui all'art. 2,  comma  1,  ai  fini  della  realizzazione
dell'integrazione di cui al comma 1;
   b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita
quale  sede  concertativa  di  progettazione, proposta, valutazione e
verifica rispetto alle linee  programmatiche  e  alle  politiche  del
lavoro  di  competenza  regionale;  la  composizione  di  tale organo
collegiale deve prevedere la presenza  del  rappresentante  regionale
competente  per  materia  di cui alla lettera c), delle parti sociali
sulla base della rappresentativita'  determinata  secondo  i  criteri
previsti   dall'ordinamento,   rispettando   la  pariteticita'  delle
posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del  consigliere
di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
   c)  costituzione  di  un  organismo  istituzionale  finalizzato  a
rendere effettiva,  sul  territorio,  l'integrazione  tra  i  servizi
all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative,
composto   da   rappresentanti  istituzionali  della  regione,  delle
province e degli enti locali;
   d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio
nelle materie di cui all'art.  2,  comma  2,  ad  apposita  struttura
regionale   dotata   di   personalita'   giuridica,   con   autonomia
patrimoniale  e  contabile  avente  il  compito  di  collaborare   al
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle
attribuzioni  di  cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce
il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art.
11;
   e) gestione ed erogazione da  parte  delle  province  dei  servizi
connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1,
lettera a), tramite strutture denominate ''centri per l'impiego'';
   f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla  base
di  bacini  provinciali  con utenza non inferiore a 100.000 abitanti,
fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
   g) possibilita' di attribuzione alle province  della  gestione  ed
erogazione  dei  servizi,  anche  tramite  i  centri  per  l'impiego,
connessi alle funzioni e compiti  conferiti  alla  regione  ai  sensi
dell'art.  2, comma 2;
   h)  possibilita'  di  attribuzione  all'ente  di  cui  al comma 1,
lettera  d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori  rispetto  a  quelle
conferite  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  prevedendo  che
l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a  titolo  oneroso  per  i
privati che ne facciano richiesta.
  2.  Le  province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli
altri enti locali, prevedendo la  partecipazione  degli  stessi  alla
individuazione  degli  obiettivi  e  all'organizzazione  dei  servizi
connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1.
  3.  I  servizi  per  l'impiego  di  cui  al  comma  1 devono essere
organizzati entro il 31 dicembre 1998".