Art. 35-bis. (a)
           (( Gestione del personale in disponibilita' ))
(( 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
e  per  gli  enti  pubblici  non economici nazionali, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
forma   e   gestisce  l'elenco,  avvalendosi  anche,  ai  fini  della
riqualificazione   professionale   del   personale   e   della    sua
ricollocazione  in  altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
dicembre   1997,  n.  469  (b),  e  realizzando  opportune  forme  di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle  strutture
regionali  e  provinciali  di  cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, alle quali sono affidati i compiti di  riqualificazione
professionale  e  ricollocazione  presso  altre  amministrazioni  del
personale.  Le leggi regionali previste dal  decreto  legislativo  23
dicembre  1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennita' di cui al comma  8  dell'articolo  35  per  la
durata  massima  ivi  prevista.  La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento  ad  altra
amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del  periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto  di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto  previsto  nell'articolo  35.  Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento  del  collocamento  in  disponibilita'
sono   corrisposti   dall'amministrazione  di  appartenenza  all'ente
previdenziale   di   riferimento   per   tutto   il   periodo   della
disponibilita'.
 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per  la  riqualificazione  professionale  del personale trasferito ai
sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilita' e  per  favorire
forme   di  incentivazione  alla  ricollocazione  del  personale,  in
particolare mediante mobilita' volontaria.
 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale  di  cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449 (c), le nuove
assunzioni  sono  subordinate  alla  verificata   impossibilita'   di
ricollocare  il  personale  in  disponibilita' iscritto nell'apposito
elenco.
 7. Per gli enti pubblici territoriali le  economie  derivanti  dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione  del  loro  bilancio  e possono essere utilizzate per la
formazione  e  la  riqualificazione  del   personale   nell'esercizio
successivo.
 8.  Sono  fatte  salve le procedure di cui al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77 (d), e successive modificazioni e  integrazioni,
relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto. ))
  (a)  Articolo  introdotto  dall'art.  21 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
  (b)  Il  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  reca:
"Conferimento  alle  regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge  15
marzo 1997, n. 59.".
  (c)  La  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  reca: "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica". Per il  testo  del  relativo
art. 39, si veda la nota (c) all'art.6.
  (d)   Il  decreto  legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,  reca:
"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.".