Art. 36-bis. (a) (( Norme sul reclutamento per gli enti locali )) (( 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36. 2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36. )) (a) Articolo introdotto dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.