Art. 37.
              Accesso dei cittadini degli Stati membri
                   della (( Unione europea (a) ))
 1.  I  cittadini  degli  Stati membri della (( Unione europea )) (a)
possono  accedere  ai  posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici
poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
 2.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400  (b),  sono
individuati  i  posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi
dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,  nonche'  i   requisiti
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
 3.  Nei  casi  in  cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si
stabilisce l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di  servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
  (a)  Nella  rubrica  e  nel comma 1 le parole "Comunita' europea" e
"Comunita' economica  europea"  sono  state  sostituite  con  "Unione
europea"  per  effetto  dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.  80.
  (b)  La  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   reca:   "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.".  Per il testo del relativo art. 17, si veda
la nota (b) all'art. 6.