Art. 40. (a)
                      Concorsi circoscrizionali
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 40 abrogato:
  "Art.  40  (Concorsi  circoscrizionali). - 1. Per gli uffici aventi
sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere  banditi
concorsi   unici  circoscrizionali,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  41, per l'accesso alle varie  professionalita',  salva  la
facolta' di partecipazione per tutti i cittadini.
  2.  Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le
prove di esame possono svolgersi in piu' sedi decentrate. I dirigenti
preposti  agli  uffici  periferici  interessati  sovrintendono   allo
svolgimento delle operazioni concorsuali".