Art. 41. (a)
            Requisiti di accesso e modalita' concorsuali
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 41 abrogato:
  "Art.  41.  (Requisiti  di  accesso  e modalita' concorsuali). - 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto
del Presidente della Repubblica da adottare  ai  sensi  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:
   a)  i  requisiti  generali  di  accesso  all'impiego e la relativa
documentazione;
   b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di  svolgimento
delle  prove  concorsuali,  anche  con  riguardo agli adempimenti dei
partecipanti;
   c)  le  categorie  riservatarie  ed  i  titoli  di  precedenza   e
preferenza per l'ammissione all'impiego;
   d)   le  procedure  di  reclutamento  tramite  apposite  liste  di
collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;
   e)  la  composizione   e   gli   adempimenti   delle   commissioni
esaminatrici.
  2.  Ai  fini  delle assunzioni di personale, compreso quello di cui
all'art. 42, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica
il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
  3.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente capo ed in
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in  materia  di
assunzione   all'impiego.  Sono  comunque  portate  a  compimento  le
procedure concorsuali attivate alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.
  3-bis.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita'  di
assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso e le modalita'
concorsuali, nel rispetto dei  principi  fissati  nei  commi  1  e  2
dell'art.  36.
  3-ter.  Nei  comuni interessati da mutamenti demografici stagionali
in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni  anche
a  carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici,  il
regolamento  puo'  prevedere  particolari  modalita' di selezione per
l'assunzione  del  personale  a  tempo   determinato   per   esigenze
temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma  di  discriminazione.  I  rapporti  a  tempo
determinato  non  possono,  a pena di nullita', essere in nessun caso
trasformati in rapporti a tempo indeterminato".