Art. 42. (a)
          Assunzioni obbligatorie delle categorie protette
                e tirocinio per portatori di handicap
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 42 abrogato:
  "Art.  42  (Assunzioni  obbligatorie  delle  categorie  protette  e
tirocinio per portatori di handicap). 1. Le  assunzioni  obbligatorie
da  parte  delle  amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2  aprile  1968,  n.  482,
come  integrato  dall'art.  19  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104,
avvengono  per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
collocamento  sulla  base  delle  graduatorie  stabilite dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione,  previa  verifica
della  compatibilita'  della invalidita' con le mansioni da svolgere.
Per il coniuge superstite e per i figli  del  personale  delle  forze
dell'ordine  deceduto  nell'espletamento  del  loro servizio, nonche'
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di  cui
alla  legge  13  agosto  1980,  n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle
direttive impartite dalla Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimenti   della   funzione  pubblica  e  degli  affari  sociali,
promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego,  ai
sensi  degli  articoli  5  e  17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
programmi di assunzioni per portatori di  handicap,  che  comprendano
anche  periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture
delle  amministrazioni  medesime  realizzati  dai  servizi   di   cui
all'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".