Art. 43. (a) Assunzione e sede di prima destinazione (( (abrogato). )) (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 43 abrogato: "Art. 43 (Assunzione e sede di prima destinazione). - 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444. 2. Salva la possibilita' dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente".