Art. 44. (a)
                         Formazione e lavoro
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 44 abrogato:
  "Art. 44 (Formazione e lavoro). - 1. Con il regolamento governativo
di  cui  all'art.  41  sono  definite le qualifiche e le modalita' di
accesso all'impiego, di giovani  da  18  a  32  anni,  attraverso  un
periodo biennale di formazione e lavoro.
  2.  Durante  il  biennio  di  cui  al  comma  1, i giovani, oltre a
epletare le mansioni  pertinenti  alla  propria  qualifica,  dovranno
seguire   appositi   corsi  di  formazione,  di  aggiornamento  e  di
perfezionamento  e  avranno  diritto  a   una   quota   parte   della
retribuzione  iniziale  della qualifica stessa nella misura stabilita
dai contratti collettivi nazionali".