Art. 23.
Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria
dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla
autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.