Art. 24.
        Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
        amministrative in materia di insediamenti produttivi
  1. Ogni comune esercita, singolarmente  o in forma associata, anche
con  altri  enti   locali,  le  funzioni  di   cui  all'articolo  23,
assicurando  che  un'unica  struttura  sia  responsabile  dell'intero
procedimento.
  2. Presso la struttura e' istituito  uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al  proprio archivio  informatico  contenente i  dati concernenti  le
domande  di  autorizzazione  e  il  relativo  iter  procedurale,  gli
adempimenti necessari per le  procedure autorizzatorie, nonche' tutte
le informazioni disponibili a  livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
  3.  I  comuni  possono  stipulare  convenzioni  con  le  camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura per la realizzazione
dello sportello unico.
  4. Ai  fini di cui  al presente  articolo, gli enti  locali possono
avvalersi, nelle  forme concordate, di altre  amministrazioni ed enti
pubblici, cui  possono anche essere affidati  singoli atti istruttori
del procedimento.
  5. Laddove  siano stipulati patti territoriali  o contratti d'area,
l'accordo  tra  gli  enti  locali coinvolti  puo'  prevedere  che  la
gestione dello  sportello unico  sia attribuita al  soggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto.