Art. 24.
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche
con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23,
assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero
procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte
le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione
dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono
avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti
pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la
gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto.