Art. 25.
Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha
per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della
tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione
per l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della
conformita' del progetto alle singole prescrizioni delle norme
vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il
rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in
conformita' alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di
falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.
127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il
consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche' delle
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unita'
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita'
previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Note all'art. 25:
- Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 8, della
citata legge n. 59 del 1997:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in
deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia".
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 241 del
1990, cosi' come modificato dalla legge n. 127 del 1997, e'
il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati in altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi
richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il
termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
applicano anche quando l'attivita' del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato
alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
3bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso,
anche nel corso della conferenza, il proprio motivato
dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento
dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione e' data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente
della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio
regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e'
esecutiva.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
e' indetta dalla amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta".
- La legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n.
224.