Art. 26.
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,
anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei terreni
compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante
espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree
ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia'
esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al
procedimento di individuazione partecipano gli enti locali
interessati.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n.
304, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per
l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione
delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre
opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi
della vigente legislazione statale e regionale, nelle
competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
societa' per azioni, anche mediante gli accordi di
programma di cui al comma 9, senza il vincolo della
proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e),
dell'art. 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in
deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera
d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita
dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti
interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle socita' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo'
essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge un
decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) disciplinare l'entita' del capitale sociale delle
costituende societa' per azioni e la misura minima della
partecipazione dell'ente locale al capiale sociale, anche
per assicurare il diritto di chiedere la convocazione
dell'assemblea;
b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci
mediante procedimento di confronto concorrenziale, che
tenga conto dei principi della normativa comunitaria con
particolare riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie
dei soggetti stessi;
c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra
l'ente locale e il privato;
d) disciplinare forme adeguate di controllo
dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo
di cui al comma 1, si applicano le norme del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e
successive norme di recepimento.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli
enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici
in misura tale da assicurare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa
ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi
gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti
ed il capitale investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
conto anche degli investimenti e della qualita' del
servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito, coerente con le prevalenti condizioni di
mercato.
5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi
pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai
soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di
durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello
statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi
dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
concessioni dell'ente o per effetto del modello
organizzativo di societa' mista di cui al comma 1, la
tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi
pubblici.
6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi
amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il
comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario
dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica
economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari
vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato
interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi
verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio
decorrente dalla comunicazione della delibera di
approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza
delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali
l'aumento deliberato resta subordinato.
6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente
cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma
1, che risultino gia' aggiudicate ad imprese o consorzi di
imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate
per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali
interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa
conclusione di un contratto di programma con organismi
finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le
somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si
provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di
tariffe da stabilire in conformita' ai criteri di cui al
presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
per lo scopo uno schema di contratto tipo.
7. Fino al secondo esercizio successivo a quello di
entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante
potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti
mutuanti in misura non superiore alla propria quota di
partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai
soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con
atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma,
si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2,
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali di cui al comma 1, dell'art. 7 della
citata legge n. 218 del 1990, e' fissato in lire 10
milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31
dicembre 1994.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo il
Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i
Ministri competenti per settore, puo' promuovere gli
opportuni accordi od intese con le amministrazioni
regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese
dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto
economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti
privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti
da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio
comunale, nonche' dalla specificazione delle misure
organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti
interessati ai fini della tempestiva attuazione degli
interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali
fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina
un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i
progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso
Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro
nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro
per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e
prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito
a diffusa presenza nazionale".
- L'art. 22 della citata legge n. 142 del 1990 cosi'
recita:
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le
province, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quanto per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istruzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu'
soggetti pubblici o privati".