Art. 27.
                              Esclusioni
  1. Sono fatte  salve le vigenti norme in materia  di valutazione di
compatibilita' e  di impatto ambientale.  Per gli impianti  nei quali
siano utilizzati  materiali nucleari, per gli  impianti di produzione
di materiale d'armamento,  per i depositi costieri,  per gli impianti
di produzione, raffinazione  e stoccaggio di oli  minerali e deposito
temporaneo, smaltimento,  recupero e  riciclaggio dei rifiuti  non si
applicano  i  principi di  cui  alle  lettere c)  e  d)  del comma  2
dell'articolo 25.