Art. 27.
Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di
compatibilita' e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali
siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione
di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti
di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito
temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si
applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dell'articolo 25.