Art. 9
        Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'
    1. Si applicano al  dirigente  le  disposizioni  della  legge  30
dicembre  1971  n.  1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9
dicembre  1977,  n.  903.  Nell'ambito  del  periodo  complessivo  di
astensione  facoltativa  dal lavoro previsto da tali disposizioni per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta  giorni,  fruibili  anche  frazionatamente,  sono  considerati
assenze  per  le  quali spetta il relativo trattamento. Fino al terzo
anno di vita del bambino, nei casi previsti  dall'art.  7,  comma  2,
della  legge 1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono concessi, con le stesse  modalita',  trenta  giorni  annuali  di
assenza retribuita.
    2.  Le assenze di cui al comma 1 possono essere fruite, nell'anno
solare,  cumulativamente  con  quelle  previste  dall'art.    8,  non
riducono  le  ferie  e  sono valutate agli effetti dell'anzianita' di
servizio.