Art. 20. Esercizio teatrale 1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, possono essere concessi contributi sul costo della gestione della sala, ivi compreso quello relativo alla pubblicita' ed alla promozione del pubblico, tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrato nella stagione teatrale precedente. 2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi: a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarita' dell'esercizio; b) la programmazione di almeno 130 giornate recitative per le iniziative ad attivita' stabile; c) la programmazione di almeno 80 giornate recitative per le iniziative ad attivita' stagionale; d) l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro. A tal fine si applica l'art. 3, comma 4; e) la programmazione per almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute in pubblico dominio. 3. Ai fini dell'assegnazione del contributo, si tiene conto della qualita' degli spettacoli ospitati e del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale e di paesi dell'Unione europea. 4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque non oltre il 25% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato, nonche' da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.