Art. 20.
                          Esercizio teatrale
  1.  Alle  imprese  che  gestiscono sale  teatrali,  possono  essere
concessi contributi sul costo della gestione della sala, ivi compreso
quello  relativo alla  pubblicita' ed  alla promozione  del pubblico,
tenuto  conto del  numero degli  spettatori ed  in particolare  degli
abbonati  e  del  pubblico organizzato,  riscontrato  nella  stagione
teatrale precedente.
  2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:
  a) la licenza di esercizio  intestata al richiedente il contributo,
ove  prevista  dalla  legge,  ovvero altro  documento  attestante  la
titolarita' dell'esercizio;
  b)  la programmazione  di  almeno 130  giornate  recitative per  le
iniziative ad attivita' stabile;
  c)  la  programmazione di  almeno  80  giornate recitative  per  le
iniziative ad attivita' stagionale;
  d) l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie
organizzate da  impresa diversa da  quella che gestisce il  teatro. A
tal fine si applica l'art. 3, comma 4;
  e) la  programmazione per  almeno il 30%  delle recite  ospitate di
opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute
in pubblico dominio.
  3. Ai fini  dell'assegnazione del contributo, si  tiene conto della
qualita' degli spettacoli ospitati e del complessivo spazio riservato
al repertorio nazionale e di paesi dell'Unione europea.
  4. Ai fini del raggiungimento  del minimo delle giornate recitative
e comunque non oltre il 25% dello stesso, possono essere computate le
giornate   recitative   effettuate    da   compagnie   teatrali   non
sovvenzionate   dallo   Stato,   nonche'  da   compagnie   di   danza
sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.