Art. 21.
                          Teatri municipali
  1. Ai teatri  municipali, ai quali viene  riconosciuta la rilevante
funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate
sovvenzioni purche' abbiano una capienza  non inferiore a 500 posti e
programmino  un'attivita' di  almeno  60 giornate  recitative con  le
stesse modalita' e termini di cui all'art. 20.
  2. Ai fini della quantificazione del contributo si tiene conto fino
al 50% dei costi di pubblicita' e promozione del pubblico.
  3. Ai fini della valutazione qualitativa si tiene conto:
  a)  della  qualita'  degli   spettacoli  ospitati  e  dello  spazio
riservato al teatro di ricerca;
  b)  delle  attivita'  di   promozione,  comprensive  di  iniziative
editoriali   e  della   conservazione  audiovisiva   delle  attivita'
programmate;
  c) dello  spazio riservato  al repertorio contemporaneo  italiano e
dei paesi dell'Unione europea;
  d)  della  partecipazione  a  progetti  regionali  o  subregionali,
finalizzati   al   coordinamento    delle   attivita'   singolarmente
programmate  ed alla  realizzazione di  specifiche manifestazioni  da
effettuarsi in diversi teatri collegati al territorio;
  e)   dell'affluenza   del   pubblico  registrata   nella   stagione
precedente, tenuto conto della capienza del teatro.