Art. 21. Teatri municipali 1. Ai teatri municipali, ai quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purche' abbiano una capienza non inferiore a 500 posti e programmino un'attivita' di almeno 60 giornate recitative con le stesse modalita' e termini di cui all'art. 20. 2. Ai fini della quantificazione del contributo si tiene conto fino al 50% dei costi di pubblicita' e promozione del pubblico. 3. Ai fini della valutazione qualitativa si tiene conto: a) della qualita' degli spettacoli ospitati e dello spazio riservato al teatro di ricerca; b) delle attivita' di promozione, comprensive di iniziative editoriali e della conservazione audiovisiva delle attivita' programmate; c) dello spazio riservato al repertorio contemporaneo italiano e dei paesi dell'Unione europea; d) della partecipazione a progetti regionali o subregionali, finalizzati al coordinamento delle attivita' singolarmente programmate ed alla realizzazione di specifiche manifestazioni da effettuarsi in diversi teatri collegati al territorio; e) dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente, tenuto conto della capienza del teatro.