Art. 25
                       Consiglio di disciplina

  1.   Il  consiglio  di  disciplina  si  pronuncia  sulle  questioni
riguardanti  l'attitudine  professionale e la condotta degli allievi,
degli  aspiranti  e  degli  ufficiali allievi del corso normale e del
corso  di  complemento.  Quando  e' chiamato ad esprimere il giudizio
previsto dall'articolo 16, comma 2, il consiglio e' cosi' composto:
    a) comandante dell'Accademia: presidente;
    b) comandante in seconda dell'Accademia: vicepresidente;
    c) direttore dei corsi allievi: membro;
    d)  comandanti  alle  classi  del  corso  normale  o dei corsi di
complemento: membri;
    e) segretario agli allievi: membro e segretario.
  2.  Per l'assegnazione del voto di attitudine professionale di fine
d'anno  e' altresi' chiamato a far parte del consiglio, con diritto a
voto, il comandante della nave scuola.
  3.  Allorche'  e'  chiamato  a  dare il parere previsto dal comma 4
dell'articolo 19, il consiglio e' cosi' composto:
    a) comandante in seconda dell'Accademia: presidente;
    b) direttore dei corsi allievi: membro;
    c)  comandanti  alle  classi  del  corso  normale  o dei corsi di
complemento: membri;
    d) segretario agli allievi: membro e segretario.
  4.  Nei  casi  previsti  dal  presente articolo, qualora lo ritenga
opportuno,   il   comandate   dell'Accademia  potra'  chiamare  altri
ufficiali   a   far  parte  del  consiglio,  in  qualita'  di  membri
straordinari, senza diritto al voto.