Art. 25 Consiglio di disciplina 1. Il consiglio di disciplina si pronuncia sulle questioni riguardanti l'attitudine professionale e la condotta degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi del corso normale e del corso di complemento. Quando e' chiamato ad esprimere il giudizio previsto dall'articolo 16, comma 2, il consiglio e' cosi' composto: a) comandante dell'Accademia: presidente; b) comandante in seconda dell'Accademia: vicepresidente; c) direttore dei corsi allievi: membro; d) comandanti alle classi del corso normale o dei corsi di complemento: membri; e) segretario agli allievi: membro e segretario. 2. Per l'assegnazione del voto di attitudine professionale di fine d'anno e' altresi' chiamato a far parte del consiglio, con diritto a voto, il comandante della nave scuola. 3. Allorche' e' chiamato a dare il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 19, il consiglio e' cosi' composto: a) comandante in seconda dell'Accademia: presidente; b) direttore dei corsi allievi: membro; c) comandanti alle classi del corso normale o dei corsi di complemento: membri; d) segretario agli allievi: membro e segretario. 4. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora lo ritenga opportuno, il comandate dell'Accademia potra' chiamare altri ufficiali a far parte del consiglio, in qualita' di membri straordinari, senza diritto al voto.