Art. 25. 1. Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo e' soppresso.
Nota all'art. 25: - Il testo vigente dell'art. 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 90. - I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni. Per i magistrati della corte suprema di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali ordinari nonche' per i magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai tribunali ordinari delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale.".