Art. 25.

  1.  Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 il secondo periodo e' soppresso.
 
           Nota all'art. 25:
            - Il testo vigente dell'art.  90  del  regio  decreto  30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art.   90.   -  I  magistrati  che  esercitano  funzioni
          giudiziarie  hanno  un  periodo   annuale   di   ferie   di
          quarantacinque giorni.
            Per i magistrati della corte suprema di cassazione, delle
          corti  di  appello  e  dei tribunali ordinari nonche' per i
          magistrati addetti ai commissariati degli  usi  civici,  ai
          tribunali  ordinari  delle  acque  pubbliche, il periodo e'
          fissato   al   principio   di   ogni   anno   con   decreto
          ministeriale.".