Art. 26.

  1.  Nel  primo comma dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 le parole "alle preture circondariali," sono soppresse.
 
           Nota all'art. 26:
            - Il testo vigente dell'art. 110  del  regio  decreto  30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art.  110.  -  1.  Possono essere applicati ai tribunali
          ordinari, ai tribunali per i minorenni e  di  sorveglianza,
          alle  corti  di  appello, indipendentemente dalla integrale
          copertura del relativo  organico,  quando  le  esigenze  di
          servizio  in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti,
          uno  o  piu'  magistrati  in  servizio  presso  gli  organi
          giudicanti  del  medesimo  o  di  altro  distretto; per gli
          stessi motivi possono essere applicati a tutti  gli  uffici
          del  pubblico  ministero  di  cui  all'art.  70,  comma  1,
          sostituti procuratori in servizio presso uffici di  procura
          del   medesimo  o  di  altro  distretto.  I  magistrati  di
          tribunale possono essere applicati per  svolgere  funzioni,
          anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
            2.  La  scelta  dei  magistrati  da  applicare e' operata
          secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in  via
          generale  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura ed
          approvati contestualmente alle tabelle degli uffici  e  con
          la  medesima  procedura.  L'applicazione  e'  disposta  con
          decreto motivato, sentito  il  consiglio  giudiziario,  dal
          presidente  della  corte  di  appello  per  i magistrati in
          servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto  e
          dal  procuratore  generale presso la corte di appello per i
          magistrati  in  servizio   presso   uffici   del   pubblico
          ministero.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa al Consiglio
          superiore della magistratura e al  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  a norma dell'art.  42 del decreto del Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
            3. Per i magistrati in servizio presso organi  giudicanti
          o   uffici   del  pubblico  ministero  di  altro  distretto
          l'applicazione e' disposta dal  Consiglio  superiore  della
          magistratura,   nel   rispetto   dei  criteri  obiettivi  e
          predeterminati fissati in via generale ai sensi  del  comma
          2,   su  richiesta  motivata  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia ovvero del  presidente  o,  rispettivamente,  del
          procuratore  generale  presso  la  corte di appello nel cui
          distretto  ha  sede  l'organo  o  l'ufficio  al  quale   si
          riferisce  l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
          del distretto nel quale presta servizio il  magistrato  che
          dovrebbe  essere  applicato. L'applicazione e' disposta con
          preferenza  per  il  distretto  piu'  vicino;  deve  essere
          sentito il presidente o il procuratore generale della corte
          di  appello  nel  cui distretto il magistrato da applicare,
          scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
          le funzioni.
            3-bis. Quando l'applicazione prevista dal  comma  3  deve
          essere  disposta  per  uffici  dei  distretti  di  corte di
          appello  di  Caltanissetta,  Catania,   Catanzaro,   Lecce,
          Messina,  Napoli,  Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
          Consiglio superiore della magistratura  provvede  d'urgenza
          nel  termine  di  quindici giorni dalla richiesta; per ogni
          altro ufficio provvede entro trenta giorni.
            4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi  2
          e  3  e'  espresso,  sentito previamente l'interessato, nel
          termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
            5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno.
          Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il  magistrato
          e'  applicato  puo'  essere  rinnovata  per  un periodo non
          superiore  ad  un  anno.  In  ogni   caso   una   ulteriore
          applicazione  non puo' essere disposta se non siano decorsi
          due anni dalla fine del periodo precedente.
            6. Non puo' far parte di un collegio giudicante  piu'  di
          un magistrato applicato.
            7.  Se  le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate
          dalla pendenza di uno o piu'  procedimenti  penali  la  cui
          trattazione  si prevede di durata particolarmente lunga, il
          magistrato applicato  presso  organi  giudicanti  non  puo'
          svolgere  attivita'  in  tali  procedimenti,  salvo  che si
          tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art.
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".