Art. 27.

  1.  Nel  primo comma dell'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 le parole "le preture," sono soppresse.
 
           Nota all'art. 27:
            - Il testo vigente dell'art. 129  del  regio  decreto  30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art.  129.  - Gli uditori debbono compiere un periodo di
          tirocinio  della  durata  di  almeno  due  anni  presso   i
          tribunali  e  le  procure  della  Repubblica, con opportuni
          avvicendamenti, e possono essere incaricati delle  funzioni
          di  vice-pretore  e destinati alle preture, di cui all'art.
          31,  con  giurisdizione  piena,  dopo  almeno  un  anno  di
          tirocinio,   previo   parere   favorevole   del   consiglio
          giudiziario di cui all'art. 212 del presente ordinamento.
            Le norme per il tirocinio sono determinate  dal  Ministro
          di grazia e giustizia.".