Art. 27. 1. Nel primo comma dell'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "le preture," sono soppresse.
Nota all'art. 27: - Il testo vigente dell'art. 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 129. - Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vice-pretore e destinati alle preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'art. 212 del presente ordinamento. Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.".