Art. 28.

  1.  L'articolo  209  del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  209.  (Indennita'  di  missione  per i magistrati addetti al
tribunale  ordinario).  -  Il trattamento economico di missione per i
magistrati  addetti  al  tribunale ordinario incaricati di esercitare
funzioni  fuori  della  ordinaria  sede di servizio e' regolato dalle
norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate
da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
  L'autorizzazione  a  risiedere  altrove,  prevista  dal primo comma
dell'articolo  12, e' richiesta al presidente del tribunale, il quale
provvede  con  decreto  motivato,  sentito  il consiglio giudiziario.
Copia  del  provvedimento  e'  rimessa  al  Consiglio superiore della
magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione
l'interessato  puo'  proporre  reclamo  al  Consiglio superiore della
magistratura.".