Art. 28. 1. L'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 209. (Indennita' di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). - Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie. L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, e' richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato puo' proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.".