Art. 29. 1. Dopo l'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente: "Art. 209-bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio). - Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso piu' sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o piu' sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio e' stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis.".