Art. 29.

  1.  Dopo l'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e'
inserito il seguente:
  "Art. 209-bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio). -
Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria
sede  di  servizio  la  sede del tribunale o della sezione distaccata
presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare le funzioni
in via esclusiva.
  Per  i  magistrati  incaricati  di  esercitare funzioni presso piu'
sezioni  distaccate  del  tribunale, ovvero presso una o piu' sezioni
distaccate  e  presso  la  sede  principale  del  tribunale,  la sede
ordinaria  di  servizio  e'  stabilita, anche ai fini dell'obbligo di
residenza  previsto  dall'articolo  12,  con  la  procedura tabellare
disciplinata dall'articolo 7-bis.".