Art. 20. Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089 1. L'articolo 39 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facolta' di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia".
Nota all'art. 20: - Per il testo dell'art. 39 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.