Art. 20.
          Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089
  1. L'articolo 39 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  39.  - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia,
il  Ministro  per  i beni culturali e ambientali o la regione nel cui
territorio  si  trova  l'ufficio  di esportazione competente hanno la
facolta'   di  acquistare  il  bene  per  il  valore  indicato  nella
denuncia".
 
           Nota all'art. 20:
            -  Per  il testo dell'art. 39 della  legge 1 giugno 1939,
          n. 1089, si veda in nota all'art. 11.