Art. 21. Certificato di importazione 1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 e' inserito il seguente: "Art. 39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 e' certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione. 2. Il certificato di avvenuta importazione e' rilasciato osservando le procedure e modalita' stabilite dal regolamento. 3. Il certificato di avvenuta spedizione e' rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorita' dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione. 4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazio ne, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36".
Nota all'art. 21: - Per il testo degli articoli 35 e 36 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11.