Art. 21.
                     Certificato di importazione
1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 e' inserito il seguente:
  "Art.  39-bis.  - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle
cose   indicate   nell'articolo   35   e'   certificata,  a  domanda,
dall'ufficio di esportazione.
  2. Il certificato di avvenuta importazione e' rilasciato osservando
le procedure e modalita' stabilite dal regolamento.
  3.  Il  certificato  di avvenuta spedizione e' rilasciato in base a
documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne
la  provenienza,  fornita  o autenticata da una autorita' dello Stato
membro dell'Unione europea di spedizione.
  4.  Il  certificato  di  cui al comma 3, per cinque anni dalla data
della sua emanazio ne, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui
all'articolo 36".
 
           Nota all'art. 21:
            -  Per  il  testo  degli  articoli  35 e 36 della legge 1
          giugno 1939, n.  1089, si veda in nota all'art. 11.