Art. 14.
                       Pubblicita' dei prezzi

  1.  I  prodotti  esposti  per la vendita al dettaglio nelle vetrine
esterne  o  all'ingresso  del  locale  e  nelle  immediate  adiacenze
dell'esercizio  o  su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati,  debbono  indicare,  in  modo  chiaro  e ben leggibile, il
prezzo  di  vendita  al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con
altre modalita' idonee allo scopo.
  2.  Quando  siano  esposti  insieme  prodotti identici dello stesso
valore  e'  sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di
vendita  e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di
vendita  del  libero  servizio  l'obbligo dell'indicazione del prezzo
deve  essere  osservato  in  ogni  caso  per  tutte le merci comunque
esposte al pubblico.
  3.  I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi
gia'  impresso  in  maniera  chiara e con caratteri ben leggibili, in
modo  che  risulti  facilmente  visibile  al  pubblico,  sono esclusi
dall'applicazione del comma 2.
  4.   Restano   salve   le   disposizioni  vigenti  circa  l'obbligo
dell'indicazione  del  prezzo  di  vendita al dettaglio per unita' di
misura.