Art. 15. 
                        Vendite straordinarie 
 
  1.  Per  vendite  straordinarie  si   intendono   le   vendite   di
liquidazione, le vendite di fine stagione e le  vendite  promozionali
nelle quali l'esercente  dettagliante  offre  condizioni  favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 
  2.  Le  vendite  di  liquidazione  sono  effettuate  dall'esercente
dettagliante al fine di esitare  in  breve  tempo  tutte  le  proprie
merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale,  cessione
dell'azienda,   trasferimento   dell'azienda   in    altro    locale,
trasformazione o rinnovo dei locali e possono  essere  effettuate  in
qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei  dati
e degli elementi comprovanti tali fatti. 
  3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di  carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento  se  non
vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 
  4.  Le  vendite   promozionali   sono   effettuate   dall'esercente
dettagliante per tutti o una parte dei prodotti  merceologici  e  per
periodi di tempo limitato. 
  5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o  il
ribasso effettuato deve essere espresso  in  percentuale  sul  prezzo
normale di vendita che deve essere comunque esposto. 
  6. Le regioni, sentite  i  rappresentanti  degli  enti  locali,  le
organizzazioni  dei  consumatori  e  delle  imprese  del   commercio,
disciplinano le modalita' di svolgimento,  la  pubblicita'  anche  ai
fini di una corretta informazione del consumatore,  i  periodi  e  la
durata  delle  vendite  di  liquidazione  e  delle  vendite  di  fine
stagione. 
  7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di  uno
o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante
dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto
e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del  prodotto  e
diminuito degli eventuali sconti  o  contribuzioni  riconducibili  al
prodotto medesimo purche' documentati. 
  8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo  si
avvale della facolta' prevista  dall'articolo  20,  comma  11,  della
legge 15 marzo  1997,  n.59.  Per  gli  aspetti  sanzionatori,  fermo
restando quanto disposto dalla  legge  10  ottobre  1990,  n.287,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3. 
  9. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
promuove la sottoscrizione di codici  di  autoregolamentazione  delle
vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle
imprese produttrici e distributive. 
 
          Nota all'art. 15:
            - Il testo del comma 11, dell'art. 20 della legge 1 marzo
          1997, n, 59, e' il seguente:
            "11.  Con  il  disegno  di  legge  di  cui al comma 1, il
          Governo propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme  di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione di testi unici  legislativi  o  regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione  della  presente  legge.  In   sede   di   prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta di legge, nonche'  testi  unici  delle  leggi  che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".