Art. 23.
                 Conferimento di funzioni ai comuni

  1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
la  realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione  e  la  rilocalizzazione  di  impianti produttivi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
  2.  Nell'ambito  delle  funzioni  conferite in materia di industria
dall'articolo  19,  le  regioni  provvedono,  nella propria autonomia
organizzativa   e  finanziaria,  anche  attraverso  le  province,  al
coordinamento  e  al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese,  con  particolare  riferimento  alla  localizzazione ed alla
autorizzazione  degli  impianti  produttivi  e alla creazione di aree
industriali.  L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione,  anche  in via telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento  e  lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  nel
territorio  regionale,  con  particolare  riferimento  alle normative
applicabili,  agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative  di  cui  all'articolo  24,  nonche'  nella  raccolta e
diffusione   delle   informazioni   concernenti   gli   strumenti  di
agevolazione  contributiva  e  fiscale  a favore dell'occupazione dei
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
  3.  Le  funzioni  di  assistenza  sono  esercitate prioritariamente
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.