Art. 24.
        Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi
  1.  Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche
con   altri   enti  locali,  le  funzioni  di  cui  all'articolo  23,
assicurando  che  un'unica  struttura  sia  responsabile  dell'intero
procedimento.
  2.  Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al  proprio  archivio  informatico  contenente  i dati concernenti le
domande  di  autorizzazione  e  il  relativo  iter  procedurale,  gli
adempimenti  necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte
le  informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
  3.  I  comuni  possono  stipulare  convenzioni  con  le  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione
dello sportello unico.
  4.  Ai  fini  di  cui al presente articolo, gli enti locali possono
avvalersi,  nelle  forme concordate, di altre amministrazioni ed enti
pubblici,  cui  possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
  5.  Laddove  siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo  tra  gli  enti  locali  coinvolti  puo'  prevedere  che la
gestione  dello  sportello  unico sia attribuita al soggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto.