Art. 25.
                            Procedimento
  1.  Il  procedimento  amministrativo  in  materia di autorizzazione
all'insediamento  di  attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha
per  oggetto  in  particolare  i profili urbanistici, sanitari, della
tutela ambientale e della sicurezza.
  2.  Il  procedimento,  disciplinato  con  uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
ispira ai seguenti principi:
  a)   istituzione   di  uno  sportello  unico  presso  la  struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
  b)  trasparenza  delle  procedure  e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
  c)  facolta'  per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione
per   l'attestazione,   sotto   la   propria  responsabilita',  della
conformita'  del  progetto  alle  singole  prescrizioni  delle  norme
vigenti;
  d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il
rilascio  degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in
conformita'  alle  autocertificazioni  prodotte,  previa  valutazione
favorevole  di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
  e)  previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di
falsita'  di  alcuna  delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori   od   omissioni   materiali   suscettibili  di  correzioni  o
integrazioni;
  f)  possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui
alla  lettera  c),  alla conferenza di servizi, le cui determinazioni
sostituiscono  il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.
127;
  g)  possibilita'  del  ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal  caso,  ove  la  conferenza  di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta  di  variante  sulla  quale  si pronuncia definitivamente il
consiglio  comunale,  tenuto  conto  delle  osservazioni,  proposte e
opposizioni   avanzate   in   conferenza  di  servizi  nonche'  delle
osservazioni  e  opposizioni  formulate  dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  h)  effettuazione  del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati  professionalmente  ne'  economicamente  in  modo diretto o
indiretto  all'impresa,  con  la  presenza  dei  tecnici  dell'unita'
organizzativa,  entro  i  termini  stabiliti;  l'autorizzazione  e il
collaudo  non  esonerano  le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni  di  vigilanza  e controllo e dalle connesse responsabilita'
previste dalla legge.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali  contenute  nel  presente articolo secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.