Art. 26.
          Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
disciplinano,  con  proprie  leggi,  le  aree  industriali  e le aree
ecologicamente  attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi
necessari  a  garantire  la  tutela  della  salute, della sicurezza e
dell'ambiente.  Le  medesime  leggi disciplinano altresi' le forme di
gestione  unitaria  delle  infrastrutture  e  dei  servizi delle aree
ecologicamente  attrezzate  da  parte di soggetti pubblici o privati,
anche  costituiti  ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della
legge  23  dicembre  1992,  n.  498, e dall'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei terreni
compresi  nelle  aree  industriali,  ove  necessario  anche  mediante
espropriazione.   Gli  impianti  produttivi  localizzati  nelle  aree
ecologicamente  attrezzate  sono  esonerati  dall'acquisizione  delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
  2.  Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia'
esistenti,   anche   se   totalmente   o  parzialmente  dismessi.  Al
procedimento   di   individuazione   partecipano   gli   enti  locali
interessati.