Articolo 11 (Ridenominazione degli strumenti finanziari privati) 1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facolta' di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
NOTA ALL'ARTICOLO 11 - Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, lettere b) e d) del citato decreto legislativo n. 58/1998, sono le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali e i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.