Articolo 11
        (Ridenominazione degli strumenti finanziari privati)
    1.  Durante  il  periodo transitorio, gli emittenti privati hanno
facolta'   di   ridenominare   unilateralmente   i  propri  strumenti
finanziari  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettere b) e d) del
decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi
e con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
 
          NOTA ALL'ARTICOLO 11
              -  Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma
          2, lettere b)  e  d)  del  citato  decreto  legislativo  n.
          58/1998,  sono  le  obbligazioni,  i  titoli di Stato e gli
          altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
          e i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.