Art. 14.
         (Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
   1.  In  sede  di prima applicazione dell'articolo 4 della presente
legge,  non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al
comma 2 del medesimo articolo 4.
   2.  Con  l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge
al  pretore  si  intende  sostituito  il  tribunale  in  composizione
monocratica  e  al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3.  Sono  abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n.
359,  nonche' gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30
dicembre  1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61.
   4.  Sono  altresi' abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,  18,  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66,  75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
   5.  Ai  contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi  ad  ogni  effetto le disposizioni normative in materia di
locazioni vigenti prima di tale data.
 
          Nota all'art. 14:
            - Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51,  reca:
          "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
          grado"  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
          1998, n. 66.