Articolo 54
                      (Sanzioni amministrative)

   1.    Chiunque,    salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,
nell'effettuazione   di   uno   scarico   ovvero  di  una  immissione
occasionale,  supera  i  valori  limite  di  emissione  fissati nelle
tabelle  di  cui  all'allegato  5,  ovvero  i  diversi  valori limite
stabiliti  dalle  regioni  a  norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero
quelli  fissati  dall'autorita'  competente a norma dell'articolo 34,
comma  1,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite
riguarda  scarichi  ovvero  immissioni  occasionali recapitanti nelle
aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236,  cosi'  come  modificato dall'articolo 21 ovvero in corpi idrici
posti  nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
si  applica  la  sanzione  amministrativa non inferiore a lire trenta
milioni.

   2.  Chiunque  apre  o  comunque  effettua scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione,  senza  l'autorizzazione  di cui all'articolo 45, ovvero
continui   ad   effettuare   o  mantenere  detti  scarichi  dopo  che
l'autorizzazione  sia  stata  sospesa  o  revocata,  e' punito con la
sanzione  amministrativa  da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Nell'ipotesi  di  scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione e' da uno a cinque milioni.

   3.  Chiunque,  salvo  che  il  fatto costituisca reato, effettua o
mantiene  uno  scarico  senza  osservare le prescrizioni indicate nel
provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero  per  gli  scarichi di cui
all'articolo  33,  comma  1, le prescrizioni regolamentari e le altre
norme  tecniche fissate, dall'ente gestore, e' punito con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  due  milioni a lire venticinque
milioni.

   4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al
momento  all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque
reflue  autorizzati  in base alla normativa previgente, non ottempera
alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12.

   5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione   dei   controlli   in   automatico   ovvero   l'obbligo  di
conservazione   dei  risultati  degli  stessi,  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 52, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire venticinque milioni.

   6.  Chiunque,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, effettua
l'immersione,  in  mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma
1,  lettere a) e b), ovvero svolge l'attivita' di posa in mare cui al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire due milioni a lire venti
milioni.

   7.  Chiunque  applica  al terreno degli effluenti zootecnici senza
aver   effettuato   tempestivamente   la   comunicazione   prescritta
dall'articolo  38,  comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria,  da  lire un milione a lire cinque milioni. Si applica la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire un milione a lire dieci
milioni  a  chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  impartite dalle
autorita'  competente  ai sensi dell'articolo 38, comma 1, ovvero non
ottempera  all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma
dell'articolo 38, comma 3.

   8.  Chiunque,  salvo che il fatto costituisca reato non osserva il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2,
e'  punito  con  14  Sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire cento milioni.

   9.  Il  titolare  di  uno  scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti  da  parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di  cui  all'articolo  28,  commi  3  e  4, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

   10.  Salva  che  il  fatto non costituisca reato, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinque milioni a lire
cinquanta milioni, chiunque:

   a)  nell'effettuazione  delle  operazioni  di svaso sghiaiamento o
sfangamento  delle  dighe,  supera  i  limiti  o non osserva le altre
prescrizioni   contenute   nello   specifico   progetto  di  gestione
dell'impianto di cui all'articolo 40, comma 2;

   b)  effettua  le  medesime  operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione.