Articolo 54 (Sanzioni amministrative) 1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo 34, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi ovvero immissioni occasionali recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cosi' come modificato dall'articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni. 2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da uno a cinque milioni. 3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, ovvero per gli scarichi di cui all'articolo 33, comma 1, le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate, dall'ente gestore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni. 4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue autorizzati in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12. 5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico ovvero l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, di cui al comma 1 dell'articolo 52, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venticinque milioni. 6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l'immersione, in mare dei materiali indicati all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge l'attivita' di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. 7. Chiunque applica al terreno degli effluenti zootecnici senza aver effettuato tempestivamente la comunicazione prescritta dall'articolo 38, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, da lire un milione a lire cinque milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni a chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalle autorita' competente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, ovvero non ottempera all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma dell'articolo 38, comma 3. 8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 48, comma 2, e' punito con 14 Sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. 9. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 10. Salva che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, chiunque: a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 40, comma 2; b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.