Articolo 55 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236) 1. Il comma 3 dell'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente: "3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'articolo 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni." 2. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della repubblica 24 maggio 1988, n.236, e' cosi' modificato: "4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.".