Articolo 56
                    (Competenza e giurisdizione)

   1.  Fatte  salve  le  altre  disposizioni della legge 24 novembre:
1981,   n.   689,   in   materia   di   accertamento  degli  illeciti
amministrativi,   all'irrogazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie  provvede  la  regione  o  la  provincia  autonoma nel cui
territorio  e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione delle
sanzioni  previste  dall'articolo  54,  commi  8 e 9, per le quali e'
competente  il  comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad
altre pubbliche autorita'.

   2.   Avverso   le  ordinanze-ingiunzione  relative  alle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  1  e'  esperibile  il giudizio di
opposizione  di  cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689.

   3.  Per  i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del
presente  decreto  l'autorita'  giudiziaria,  se non deve pronunziare
decreto  di  archiviazione  o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione  degli  atti  agli  enti  indicati  al  comma  1 ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

   4.  Alle  sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto  non  si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Note all'articolo 56:

             -  Il  testo  dell'articolo  23  della  citata  legge 24
          novembre 1981, n. 689, e' il seguente:

             "Art.  23 (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il
          ricorso  e'  proposto  oltre  il termine previsto dal primo
          comma  dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.

             Se  il  ricorso  e' tempestivamente proposto, il pretore
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento  impugnato di depositare in cancelleria dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.

             Tra   il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione  devono  intercorrere  i  termini  di  cui  al
          secondo  e  terzo  comma  dell'articolo  313  del codice di
          procedura civile.

             L'opponente  e  l'autorita'  che  ha  emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.

             Se  alla  prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,  il  pretore,  con  ordinanza  ricorribile per
          cassazione,  convalida  il provvedimento opposto, ponendo a
          carico    dell'opponente    anche   le   spese   successive
          all'opposizione.

             Nel   corso  del  giudizio  il  pretore  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.

             Appena  terminata  l'istruttoria  il  pretore  invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          pretore,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.

             Il  pretore puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.

             A  tutte  le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.

             Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni
          tassa e imposta.

             Con la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione,
          ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
          accoglierla,  annullando  in tutto o in parte l'ordinanza o
          modificandola   anche   limitatamente   all'entita'   della
          sanzione dovuta.

             Il  pretore  accoglie  l'opposizione  quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.

             La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e'  ricorribile per
          cassazione".

             -  Il  testo  dell'articolo  16  della  citata  legge 24
          novembre 1981, n. 689 e' il seguente:

             "Art.  16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.

             Nei  casi  di  violazione  [del  testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
          l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974,
          n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e
          provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

             Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore della
          presente legge non consentivano l'oblazione".